Sentenza del 02/07/2020 n. 13496 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento per contributo di bonifica non pagato per l'anno 2013, iscritta a ruolo su istanza del Consorzio. In Cassazione il Consorzio ha dedotto: (i) carenza di motivazione e motivazione apparente per avere la CTR richiamato e trasfuso la decisione su precedenti sentenze senza esporre il percorso logico-giuridico (art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. 546/1992, art. 36; art. 360 c.p.c. comma 1 n.4); (ii) error in procedendo per analoghe ragioni. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato sostenendo la preclusione derivante dal giudicato esterno (art. 2909 c.c.) sulle annualità 2004-2007.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la CTR ha adeguatamente motivato la conferma della sentenza di primo grado richiamando precedenti decisioni e il relativo giudicato, facendo legittimo uso della motivazione "per relationem"; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata si reggeva su due ragioni autonome (effetto preclusivo del giudicato ed utilizzo della motivazione per relationem) e il ricorrente ha censurato solo la completezza della motivazione senza contestare l'estensione del giudicato esterno. Conseguenze pratiche: condanna del Consorzio al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali oltre 15% spese generali e accessori di legge) e riconoscimento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Imposta la motivazione della sentenza come esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione; la Corte valuta la presenza della motivazione alla luce della percepibilita' dell'iter logico-giuridico.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Consente la motivazione "per relationem", anche facendo riferimento a precedenti conformi di merito oltre che di legittimità, per ridurre i tempi del processo; la Corte conferma che tale modalità è legittima purché le ragioni richiamate siano effettivamente recepite e rese parte integrante della decisione.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36
Norma di riferimento nel processo tributario richiamata in relazione ai requisiti di motivazione e impugnazione; la Corte l'ha menzionata come contesto normativo del gravame tributario.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Consente il ricorso per cassazione per motivazione insufficiente o apparente; la Corte ha applicato il principio restrittivamente, ritenendo che la motivazione per relationem, se correttamente operata, non determini automaticamente il vizio di cui al n.4.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiamato in relazione al ricorso incidentale (violazione di norme) e alla questione del giudicato; la Corte ha assorbito l'incidente perché la questione principale è stata risolta sul punto della motivazione e dell'ammissibilità.
art. 2909 c.c.
Norma sul giudicato esterno invocata nel ricorso incidentale per sostenere la preclusione di questioni già decise su annualità precedenti; la Corte ha ritenuto assorbito tale motivo non avendo il ricorrente contestato in modo specifico le diverse "rationes" della decisione impugnata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (introdotto dalla L. n. 228/2012, art. 1, comma 17)
Prevede l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione integralmente rigettata e notificata dopo il 30 gennaio 2013; la Corte ha dato atto dell'obbligo a carico del ricorrente.
Legge n. 69 del 2009 (novella ad art. 118 disp. att. c.p.c.)
Ha riformulato i requisiti della motivazione consentendo espressamente il riferimento a precedenti conformi; la Corte ha richiamato la norma per legittimare la motivazione per relationem.
Massime di principio
- La motivazione "per relationem" è legittima: un giudice di merito può integrare la propria decisione richiamando precedenti conformi (anche di merito) se li rende parte integrante della decisione; il ricorrente deve quindi confrontare e censurare specificamente quelle motivazioni richiamate se intende impugnarle.
- Per far valere in Cassazione la carenza di motivazione occorre dimostrare che il testo della sentenza non rende percepibile l'iter logico-giuridico (motivazione assente, apparente, perplessa o incomprensibile); il mero richiamo a precedenti non basta automaticamente a configurare il vizio.
- Se la decisione impugnata si fonda su più ragioni autonome (pluralità di rationes decidendi), il ricorso per cassazione è inammissibile se non contesta specificamente almeno una di tali ragioni: non è sufficiente censurare solo una parte del ragionamento.
- Quando si contesta la preclusione dovuta al giudicato esterno, la parte che agisce in cassazione deve formulare censure precise sull'estensione e portata del giudicato invocato; altrimenti la doglianza rischia di essere assorbita o inammissibile.
- Chi propone ricorso e lo perde può essere condannato alle spese e, se notificato dopo il 30 gennaio 2013, soggetto all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato pari all'importo dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
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