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Ordinanza

Ordinanza n. 1149/2026 - Catania, Sezione 5

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, anche con decreto monocratico presidenziale inaudita altera parte, - della Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 88 del 4 marzo 2026, nella parte in cui include il Comune di Messina tra gli enti chiamati al rinnovo degli organi elettivi nella tornata elettorale per le date del 24 e 25 maggio 2026, nel turno elettorale annuale ordinario; - del D.A. 125 del 23.03.2026 ed i rispettivi allegati, nella parte in cui includono il Comune di Messina tra gli enti chiamati al rinnovo degli organi elettivi nella tornata elettorale per le date del 24 e 25 maggio 2026, nel turno elettorale annuale ordinario; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque attuativo, ivi inclusi il decreto presidenziale di indizione dei comizi elettorali e ogni atto del procedimento elettorale conseguente, compresa la nota assessoriale dell’11 marzo 2026, nella parte in cui reputa legittima la convocazione delle elezioni del Comune di Messina per la tornata del maggio 2026, sul presupposto della sufficienza del termine di 60 giorni per l’indizione dei comizi.

Giustizia amministrativa202600652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 88 del 4 marzo 2026 e D.A. 125 del 23 marzo 2026, nella parte relativa alla convocazione del Comune di Messina alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, nonché gli atti elettorali presupposti, consequenziali e attuativi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Tre cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Messina hanno impugnato gli atti regionali e assessorili che hanno incluso il Comune nella tornata elettorale ordinaria del 24 e 25 maggio 2026, contestando anche gli atti attuativi e la nota assessoriale che riteneva sufficiente il termine di 60 giorni per l’indizione dei comizi. Il Comune di Messina ha eccepito che la controversia dovesse essere trattata dal TAR con sede nel capoluogo, anziché dalla sezione staccata di Catania, poiché sarebbero stati impugnati atti generali con effetti sull’intero territorio regionale. La Regione Siciliana e la Presidenza regionale hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e la carenza di interesse a ricorrere, chiedendo comunque il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR non ha esaminato né la legittimazione e l’interesse a ricorrere né i motivi di merito relativi alla convocazione delle elezioni. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 47, comma 1, c.p.a., fuori dai casi di competenza funzionale inderogabile, la ripartizione delle controversie tra il TAR con sede nel capoluogo e la sezione staccata non costituisce questione di competenza in senso proprio, ma una distribuzione organizzativa interna. Ha inoltre richiamato l’art. 47, comma 2, c.p.a., secondo cui la parte diversa dal ricorrente che intenda contestare tale assegnazione deve proporre l’eccezione nei termini previsti e il Presidente del TAR decide con ordinanza motivata non impugnabile. Pertanto, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la decisione sulla ripartizione interna tra sede centrale e sezione staccata.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 1, c.p.a.

    non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata

    La distribuzione della controversia tra sede centrale e sezione staccata, salvo i casi di competenza funzionale inderogabile, ha natura di specificazione organizzativa interna e non integra una questione di competenza in senso proprio.

  • art. 47, comma 2, c.p.a.

    Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1

    L’eccezione sulla ripartizione interna tra sede centrale e sezione staccata è proposta dalla parte non ricorrente nei termini stabiliti e viene decisa dal Presidente del TAR con ordinanza motivata non impugnabile.

  • art. 14 c.p.a.

    La disciplina speciale dell’art. 47, comma 1, c.p.a. opera con esclusione dei casi di competenza funzionale inderogabile disciplinati dall’art. 14 c.p.a.

  • art. 46, comma 1, c.p.a.

    Il termine previsto da tale disposizione costituisce il parametro temporale richiamato dall’art. 47, comma 2, c.p.a. per determinare la tempestività dell’eccezione sulla ripartizione interna.

Massime di principio

  • Fuori dai casi di competenza funzionale inderogabile, la ripartizione delle controversie tra la sede centrale di un TAR e una sua sezione staccata non costituisce una questione di competenza in senso proprio, ma una modalità organizzativa interna di distribuzione della competenza generale.
  • La parte diversa dal ricorrente che contesti l’assegnazione della causa alla sede centrale anziché alla sezione staccata, o viceversa, deve formulare l’eccezione nell’atto di costituzione o comunque entro il termine previsto dall’art. 47, comma 2, c.p.a.; l’inosservanza del termine preclude la trattazione dell’eccezione secondo tale procedimento.
  • La decisione sulla ripartizione interna tra sede centrale e sezione staccata spetta al Presidente del TAR, che provvede con ordinanza motivata non impugnabile, previa audizione delle parti che ne facciano richiesta.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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