Cassazione Penale, Sentenza n. 4839/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Brescia (15/03/2022) che aveva riconosciuto all'imputato le attenuanti di cui all'art. 648-bis comma terzo e all'art. 62-bis c.p. e aveva inflitto la pena di 2 anni di reclusione e €3.000 di multa per il reato di riciclaggio di €4.334,30. Il Procuratore generale ha dedotto: (a) vizio di diritto per l'applicazione dell'attenuante di cui all'art.648-bis comma terzo c.p., nonostante il denaro provenisse dal delitto di truffa aggravata (art.640 c.2 n.2-bis), per il quale la pena massima è pari a cinque anni e quindi la predetta attenuante non può trovare applicazione; (b) violazione di legge per omissione della confisca obbligatoria del prezzo/profitto ai sensi dell'art.648-quater c.p., atteso che il denaro era stato trasferito a favore di un altro soggetto; (c) vizio di motivazione circa le attenuanti generiche, poiché il Tribunale avrebbe usato la stessa motivazione ("contenuta gravità del fatto") per riconoscere più circostanze attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso: ha ritenuto che l'attenuante di cui all'art.648-bis comma terzo non fosse applicabile poiché il reato originario (truffa aggravata, art.640 c.2 n.2-bis) prevede una pena massima pari a cinque anni; ha altresì ritenuto fondata la doglianza sull'omessa pronuncia di confisca ai sensi dell'art.648-quater c.p. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo è stato dichiarato assorbito il terzo motivo (sulle generiche), la cui rivalutazione è demandata al giudice del rinvio. La Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla confisca e ha disposto il rinvio al Tribunale di Brescia in diversa composizione per nuovo giudizio su questi punti; ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p. comma terzo
L'attenuante prevista dal comma terzo richiede che i beni/profitti provengano da delitto per il quale la pena di reclusione sia, nel massimo, inferiore a cinque anni: la Corte ha interpretato la norma in senso rigoroso e ne ha escluso l'applicabilità quando il reato originario prevede pena massima pari a cinque anni (quindi non "inferiore").
art. 648-quater c.p.
Prevede la confisca del prezzo o del profitto del reato di riciclaggio; la Corte ha ricordato l'obbligo di pronunciare la confisca quando la condotta ha prodotto trasferimenti a favore di terzi o soggetti concorrenti.
art. 62-bis c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti speciali: la Corte ha ritenuto che la valutazione e la motivazione circa l'attribuzione di generiche attenuanti debbano essere autonome e non ricondotte a ragioni uniche e generiche.
art. 640 c.2 n.2-bis c.p.
Delitto di truffa aggravata con pena prevista fino a cinque anni; la qualificazione del reato originario ha inciso sull'esclusione dell'attenuante di cui all'art.648-bis comma terzo.
art. 23 co.8 D.L. n.137/2020
Norma richiamata in ordine alla formulazione delle conclusioni scritte dal Pubblico Ministero e dalla difesa; citata nelle fasi processuali ma non decisiva sul merito.
Massime di principio
- L'attenuante di cui all'art.648-bis comma terzo c.p. è applicabile solo se il reato fonte del profitto prevede una pena massima di reclusione strettamente inferiore a cinque anni: se la pena massima è pari a cinque anni, l'attenuante non opera.
- Quando la condotta di riciclaggio comporta trasferimenti a favore di altri soggetti o vi è concorso con terzi, il giudice deve valutare e disporre la confisca del prezzo o del profitto ex art.648-quater c.p.; l'omissione della pronuncia costituisce vizio rilevante di diritto.
- Le circostanze attenuanti (speciali o generiche) devono essere motivate autonomamente e non con motivazioni generiche o ripetute pedissequamente per giustificare più benefici: la motivazione deve essere specifica per ogni circostanza riconosciuta.
- L'accoglimento di censure che incidono sulla qualificazione o sulla gravità del fatto può rendere necessario il rinvio per la riformulazione del trattamento sanzionatorio, anche se l'affermazione di responsabilità resta irrevocabile.
- In casi simili è importante verificare attentamente la pena massima prevista per il reato da cui derivano i beni/profitti, perché ciò può determinare l'ammissibilità di attenuanti normative specifiche relative al riciclaggio.
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