Cassazione Civile, Ordinanza n. 15776/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva proposto ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale contro il diniego dell'Agenzia delle Entrate di un rimborso IVA relativo all'anno d'imposta 2008. Il ricorso introduttivo era stato notificato via PEC in data 12 dicembre 2016 e depositato il 31 marzo 2017. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che la notifica telematica, eseguita prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico in Sicilia, fosse nulla e non inesistente, quindi sanata dalla costituzione in giudizio dell'Ufficio; inoltre aveva dichiarato inammissibili per novità alcuni motivi di appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 156, comma 3, c.p.c., degli artt. 16, 16-bis e 21 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 3-bis della l. 53/1994, sostenendo che la notifica telematica del ricorso introduttivo, effettuata prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico nel territorio interessato, dovesse considerarsi non nulla ma inesistente, dunque non sanabile ex tunc; il secondo motivo restava assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio. Ha ritenuto che, poiché il ricorso introduttivo era stato notificato via PEC prima del 15 giugno 2017, data di entrata in vigore del processo tributario telematico in Sicilia, la notificazione era giuridicamente inesistente e non semplicemente nulla, con conseguente impossibilità di sanatoria per effetto della costituzione dell'amministrazione. Poiché, per effetto del decorso del termine di impugnazione previsto dall'art. 21, comma 1, d.lgs. 546/1992, la domanda non poteva essere proposta sin dall'origine, la causa è stata definita con cassazione senza rinvio. Le spese di lite sono state integralmente compensate in tutti i gradi di giudizio per il recente consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale applicato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per cassazione volto a denunciare errori di diritto e di procedura nella qualificazione della notificazione
art. 156, comma 3, c.p.c.
la Corte esclude la sanatoria della notificazione telematica inesistente quando eseguita prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico
art. 16 d.lgs. 546/1992
richiamato per la disciplina delle notificazioni nel processo tributario e per la specialità del rito
art. 16-bis d.lgs. 546/1992
possono avvenire in via telematica
inapplicabile al caso perché, alla data della notifica, il processo tributario telematico non era ancora entrato in vigore in Sicilia
art. 21 d.lgs. 546/1992
il decorso del termine di impugnazione impedisce la proposizione ab origine della domanda, giustificando la cassazione senza rinvio
art. 3-bis L. 53/1994
richiamato insieme alle norme sul processo tributario telematico quale base della notifica telematica
art. 3, comma 3, D.M. n. 163 del 2013
norma di attuazione richiamata per l'entrata in vigore del processo tributario telematico
art. 16 del decreto direttoriale M.E.F. 4 agosto 2015
indicato come atto attuativo che fissa l'entrata in vigore del processo tributario telematico in Sicilia
art. 2, comma 1, lett. c), decreto direttoriale M.E.F. 15 dicembre 2016
richiamato per la decorrenza dell'operatività del processo tributario telematico nella regione Sicilia
art. 382 c.p.c.
base per la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta sin dal primo grado
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo eseguita via PEC prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione competente è inesistente e non meramente nulla.
- La notificazione inesistente non è suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione in giudizio della controparte, poiché l'art. 156 c.p.c. opera solo in presenza di nullità e non di inesistenza.
- Se il ricorso introduttivo è radicalmente invalido e, per di più, il termine per proporre la domanda è già decorso, la Cassazione può cassare la decisione senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta sin dall'origine.
- In tema di processo tributario telematico, l'operatività temporale del sistema nella singola regione è decisiva per stabilire la validità della notifica telematica degli atti processuali.
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