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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15776/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva proposto ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale contro il diniego dell'Agenzia delle Entrate di un rimborso IVA relativo all'anno d'imposta 2008. Il ricorso introduttivo era stato notificato via PEC in data 12 dicembre 2016 e depositato il 31 marzo 2017. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che la notifica telematica, eseguita prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico in Sicilia, fosse nulla e non inesistente, quindi sanata dalla costituzione in giudizio dell'Ufficio; inoltre aveva dichiarato inammissibili per novità alcuni motivi di appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 156, comma 3, c.p.c., degli artt. 16, 16-bis e 21 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 3-bis della l. 53/1994, sostenendo che la notifica telematica del ricorso introduttivo, effettuata prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico nel territorio interessato, dovesse considerarsi non nulla ma inesistente, dunque non sanabile ex tunc; il secondo motivo restava assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio. Ha ritenuto che, poiché il ricorso introduttivo era stato notificato via PEC prima del 15 giugno 2017, data di entrata in vigore del processo tributario telematico in Sicilia, la notificazione era giuridicamente inesistente e non semplicemente nulla, con conseguente impossibilità di sanatoria per effetto della costituzione dell'amministrazione. Poiché, per effetto del decorso del termine di impugnazione previsto dall'art. 21, comma 1, d.lgs. 546/1992, la domanda non poteva essere proposta sin dall'origine, la causa è stata definita con cassazione senza rinvio. Le spese di lite sono state integralmente compensate in tutti i gradi di giudizio per il recente consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale applicato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per cassazione volto a denunciare errori di diritto e di procedura nella qualificazione della notificazione

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    la Corte esclude la sanatoria della notificazione telematica inesistente quando eseguita prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico

  • art. 16 d.lgs. 546/1992

    richiamato per la disciplina delle notificazioni nel processo tributario e per la specialità del rito

  • art. 16-bis d.lgs. 546/1992

    possono avvenire in via telematica

    inapplicabile al caso perché, alla data della notifica, il processo tributario telematico non era ancora entrato in vigore in Sicilia

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    il decorso del termine di impugnazione impedisce la proposizione ab origine della domanda, giustificando la cassazione senza rinvio

  • art. 3-bis L. 53/1994

    richiamato insieme alle norme sul processo tributario telematico quale base della notifica telematica

  • art. 3, comma 3, D.M. n. 163 del 2013

    norma di attuazione richiamata per l'entrata in vigore del processo tributario telematico

  • art. 16 del decreto direttoriale M.E.F. 4 agosto 2015

    indicato come atto attuativo che fissa l'entrata in vigore del processo tributario telematico in Sicilia

  • art. 2, comma 1, lett. c), decreto direttoriale M.E.F. 15 dicembre 2016

    richiamato per la decorrenza dell'operatività del processo tributario telematico nella regione Sicilia

  • art. 382 c.p.c.

    base per la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta sin dal primo grado

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo eseguita via PEC prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione competente è inesistente e non meramente nulla.
  • La notificazione inesistente non è suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione in giudizio della controparte, poiché l'art. 156 c.p.c. opera solo in presenza di nullità e non di inesistenza.
  • Se il ricorso introduttivo è radicalmente invalido e, per di più, il termine per proporre la domanda è già decorso, la Cassazione può cassare la decisione senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta sin dall'origine.
  • In tema di processo tributario telematico, l'operatività temporale del sistema nella singola regione è decisiva per stabilire la validità della notifica telematica degli atti processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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