Ordinanza n. 496/2026 - Genova, Sezione 1
per l’annullamento a) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prot. n. 15150 del 31 maggio 2021 – trasmesso alla “Società Autostrada Ligure Toscana” S.p.A. con nota di pari protocollo e data – con il quale è stata approvata, con prescrizioni e raccomandazioni, la perizia di variante tecnica presentata dalla stessa “SALT” S.p.A. in relazione all'intervento denominato “Ampliamento piazzole di emergenza e collegamento tra la A12 e il parco del Museo Archeologico Nazionale di Luni”, limitatamente alle parti che saranno evidenziate in narrativa; b) di ogni ulteriore atto a questi connesso, presupposto e/o consequenziale ivi comprese: (i) la relazione istruttoria prot. 14836 del 27 maggio 2021 redatta dalla Divisione 5 della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali; (ii) la relazione istruttoria prot. 011-002-A012-02-R001-03 dell'Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova con annessa perizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni, di una perizia di variante tecnica relativa a un intervento autostradale, nonché gli atti istruttori presupposti
Esito
La controversia
La società concessionaria autostradale ha impugnato il decreto ministeriale che approvava, con prescrizioni e raccomandazioni, la perizia di variante tecnica relativa all'ampliamento delle piazzole di emergenza e al collegamento tra la A12 e il parco del Museo Archeologico Nazionale di Luni, contestando altresì le relazioni istruttorie e la perizia allegate. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha rappresentato di avere sottoscritto, il 30 ottobre 2025, il Quarto Atto Aggiuntivo alla Convenzione unica del 2 settembre 2009, assumendo nell'allegato E l'impegno a rinunciare anche al presente ricorso. Poiché l'atto aggiuntivo, pur concluso, era ancora in attesa del perfezionamento mediante registrazione da parte della Corte dei conti del decreto interministeriale di approvazione, la ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né ha esaminato i motivi di illegittimità dedotti contro il decreto ministeriale e gli atti istruttori. Ha ritenuto che la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, contenente l'impegno alla rinuncia al ricorso, ma ancora priva del perfezionamento mediante registrazione del decreto interministeriale di approvazione, costituisse una circostanza eccezionale ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha quindi disposto il rinvio della trattazione nel merito all'udienza pubblica del 4 giugno 2026, ordinando alla Segreteria di comunicare l'ordinanza alle parti costituite.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
condizioni di eccezionalità cui subordinare il rinvio della trattazione nel merito del ricorso
La circostanza eccezionale rappresentata dalla sottoscrizione di un atto aggiuntivo contenente l'impegno alla rinuncia al ricorso, non ancora perfezionato per la mancata registrazione del decreto interministeriale di approvazione, giustifica il rinvio della trattazione nel merito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'ordinanza quale disposizione processuale applicabile all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; dal testo non emerge una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- La sottoscrizione di un atto negoziale o aggiuntivo che preveda l'impegno della parte a rinunciare a un ricorso, quando l'atto non sia ancora perfezionato secondo le forme richieste, può integrare una circostanza eccezionale idonea a giustificare il rinvio della trattazione nel merito ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
- Il rinvio della trattazione per una circostanza eccezionale non definisce il giudizio e non comporta alcuna valutazione sui motivi di illegittimità dedotti contro l'atto amministrativo impugnato.
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