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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3844/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello confermativa della condanna per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) e il reato relativo all'occultamento dell'identità (art. 495 c.p.). Primo motivo: censura della qualificazione del reato più grave da parte della Corte d'appello, che avrebbe ritenuto l'art. 624-bis più grave della ricettazione, con doglianza per violazione di legge e carenza motivazionale. Secondo motivo: contestazione dell'applicazione della diminuzione di pena per vizio parziale di mente (art. 89 c.p.) solo al reato ritenuto più grave e non ai reati satelliti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione: anche se la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato quale reato più grave l'art. 624-bis anziché la ricettazione, tale diversa qualificazione non avrebbe prodotto un esito peggiorativo né alcun vantaggio pratico per il ricorrente in sede di rinvio, per cui non sussiste interesse ad impugnare. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ritenuto che la diminuzione ex art. 89 c.p. fosse stata applicata in maniera complessiva anche ai reati satelliti, come desumibile dalla motivazione della sentenza di merito e conformemente al principio "favor rei" e alla natura personale della circostanza. Confermata quindi la pena complessiva già determinata in sede di merito (pena finale: anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa) e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Norma delittuosa richiamata come furto in abitazione; la Corte d'appello l'ha ritenuta, forse erroneamente, più grave della ricettazione ma la Cassazione ha ritenuto irrilevante la differente qualificazione perché non idonea a peggiorare il trattamento sanzionatorio

  • art. 648 c.p.

    Ricettazione: normativa richiamata come reato base nella vicenda; la corretta individuazione del delitto più grave (ricettazione vs 624-bis) è rilevante solo se incide concretamente sul trattamento sanzionatorio

  • art. 495 c.p.

    Reato relativo all'occultamento/alterazione dell'identità; giudicato come reato satellite rispetto alla fattispecie principale e valutato nel calcolo complessivo della pena

  • art. 89 c.p.

    Diminuzione di pena per vizio parziale di mente: la Corte afferma che tale diminuente, essendo connessa alla personalità dell'imputato, può essere applicata complessivamente all'insieme dei reati addebitati e non necessariamente solo al reato qualificato come 'principale'

  • art. 568, quarto comma, cod. proc. pen.

    Disciplina l'interesse richiesto per proporre ricorso: la Cassazione ricorda che l'interesse sussiste solo se l'impugnazione può ragionevolmente produrre un risultato pratico più favorevole per l'impugnante

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamata nella determinazione del trattamento sanzionatorio (riduzione per l'applicazione di circostanze favorevoli); utilizzata nel computo seguito dai giudici di merito

Massime di principio

  • Un vizio di qualificazione del reato (es. indicare quale sia il reato "più grave") è rilevante in Cassazione solo se la correzione può concretamente migliorare la posizione del ricorrente; altrimenti la doglianza può essere dichiarata inammissibile per mancanza di interesse
  • La diversa qualificazione formale non incide automaticamente sul trattamento sanzionatorio: ciò che conta è l'effetto concreto sul calcolo della pena (massimi edittali, minimi, aumenti per continuazione), non la sola etichettatura dell'articolo
  • La diminuzione di pena per vizio parziale di mente (art. 89 c.p.) si applica principalmente in funzione della personalità dell'imputato e, salvo chiara indicazione contraria, può essere estesa ai reati connessi o satelliti nella determinazione complessiva della pena
  • In fase di impugnazione è importante dimostrare non solo l'errore di diritto, ma anche che l'errore abbia prodotto o possa produrre un vantaggio pratico concreto per l'impugnante in un eventuale giudizio di rinvio
  • Il principio del favor rei supporta l'estensione di circostanze attenuanti personali (come il vizio parziale di mente) a tutti i fatti addebitati quando la motivazione del giudice di merito lascia intendere una valutazione complessiva

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