Sentenza n. 8161/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento a) della delibera del plenum del Consiglio superiore della magistratura in data 12 febbraio 2025 di approvazione dei decreti del Presidente del Tribunale di Napoli Nord in data 14 ottobre 2024, nn. 82 e 84; b) del decreto in data 14 ottobre 2024, n. 82, del Presidente del Tribunale di Napoli Nord, recante l’esito dell’interpello per la copertura di 6 posti vacanti di giudice banditi con il decreto n. 74/2024, nella parte in cui assegna alla dott.ssa Antonella Paone il posto di giudice presso la III sezione civile, coll. B, e, per quanto occorrer possa, in ogni sua parte in cui ritiene la ricorrente incompatibile con i posti vacanti presso la predetta III sezione e comunque pretermessa nella valutazione rispetto alla dott.ssa Antonella Paone; c) del successivo decreto di correzione di errore materiale in pari data 14 ottobre 2024, n. 84; d) del parere favorevole, reso a maggioranza, dal Consiglio giudiziario di Napoli presso la Corte d’appello di Napoli in data 18 novembre 2024, n. 336; e) per quanto occorrer possa, del parere espresso dal Consiglio giudiziario di Napoli presso la Corte d’appello di Napoli in data 14 ottobre 2024 al quale il primo rinvia; f) del decreto in data 14 ottobre 2024, n. 84, del Presidente del Tribunale di Napoli Nord; g) dei provvedimenti fin qui impugnati, laddove esaminano la vicenda della incompatibilità della ricorrente, ritenendola sussistente; h) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a partecipare alla procedura di interpello de qua e concorrere al posto vacante, stante l’assenza di una situazione di incompatibilità e, comunque, la non sussistenza del potere del dirigente dell’ufficio giudiziario a pronunciarsi su di essa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del CSM di approvazione dell’assegnazione di posti vacanti presso il Tribunale di Napoli Nord e relativi decreti del presidente del tribunale, nella parte in cui la ricorrente non è stata assegnata a un posto presso la III sezione civile, collegio B
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava gli atti relativi all’interpello per la copertura di sei posti vacanti presso il Tribunale di Napoli Nord, cui aveva partecipato aspirando a un posto presso la III sezione civile, collegio B, competente anche in materia di esecuzione. Deduceva, in primo luogo, la violazione dell’art. 128 della circolare del CSM sulle tabelle, sostenendo che la valutazione fosse stata svolta con riferimento alle materie dell’intera III sezione, senza considerare la diversa articolazione dei due collegi. Contestava inoltre la preferenza accordata alla controinteressata, lamentando una contraddittorietà tra il riconoscimento della propria esperienza nella materia e la scelta dell’altra candidata, nonché l’erronea valutazione della maggiore affinità dell’esperienza professionale della controinteressata. Infine, deduceva l’insussistenza dell’incompatibilità derivante dal rapporto di coniugio con un avvocato del libero foro operante nel circondario e sosteneva che il presidente del tribunale non avesse il potere di pronunciarsi su tale profilo. La ricorrente aveva tuttavia preso possesso, prima della notificazione del ricorso, di un diverso ufficio giudiziario, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con conseguente contestazione della permanenza dell’interesse all’annullamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse, rilevando che, al momento della notificazione del ricorso, la ricorrente era già stata trasferita al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e aveva preso possesso il 4 marzo 2025. L’eventuale annullamento degli atti impugnati non avrebbe quindi potuto procurarle alcun vantaggio concreto, né la temporaneità dell’assegnazione precedente fondava una pretesa alla conservazione del posto presso l’ufficio di provenienza. Il giudice ha inoltre escluso che i principi di effettività della tutela potessero trasformare il giudizio amministrativo in un giudizio oggettivo, svincolato da un interesse concreto e attuale. In ogni caso, ha esaminato anche la fondatezza delle censure, ritenendole prive di pregio. Quanto all’incompatibilità, ha osservato che la delibera del CSM non aveva deciso tale questione, avendola qualificata come non dirimente e riservato a un’autonoma delibera le determinazioni sul potere del dirigente in materia: mancava pertanto interesse a una pronuncia sul punto e il giudice non avrebbe potuto pronunciarsi su un potere non ancora esercitato, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Quanto alle attitudini, il TAR ha ritenuto legittima la preferenza per la controinteressata. La III sezione civile, collegio B, trattava controversie in materia di esecuzione; la ricorrente aveva maturato esperienza esclusivamente nel settore lavoristico, mentre la controinteressata proveniva dalla sezione civile competente in materia di famiglia e persone, nell’ambito del medesimo settore civile e con attività plurispecialistica. La valutazione del CSM era quindi coerente con il criterio delle attitudini e dell’esperienza giudiziaria nella medesima materia o in materie affini. Il giudice ha escluso che il CSM avesse considerato genericamente l’intera III sezione, ritenendo che dalla delibera emergesse l’attenzione specifica ai procedimenti esecutivi assegnati al collegio B. Ha inoltre precisato che le opposizioni all’esecuzione anteriori all’inizio dell’esecuzione sono normalmente trattate come giudizi di cognizione dalla sezione competente per materia e non costituiscono esperienza nel nucleo tipico del contenzioso esecutivo. Le esperienze professionali diverse dall’esercizio della funzione giurisdizionale non erano valorizzabili, poiché rilevano solo a parità di attitudini, non ravvisabile nel caso concreto. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese in favore delle amministrazioni resistenti, liquidate in complessivi 2.000 euro.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
interesse concreto e attuale
Il giudizio amministrativo richiede la permanenza di un interesse concreto e attuale e non può essere trasformato in un giudizio oggettivo sull’azione amministrativa.
art. 34, comma 2, c.p.a.
il giudice non può conoscere della legittimità degli atti che non siano stati impugnati
Il giudice non può pronunciarsi su una situazione di incompatibilità quando il provvedimento lesivo non ha ancora esercitato il relativo potere amministrativo.
art. 7-bis r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
La variazione tabellare relativa all’assegnazione dei magistrati alle sezioni è sottoposta al procedimento di approvazione del CSM e recepita con decreto del Ministro della giustizia.
artt. 18 e 19 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
Le disposizioni sono state invocate dalla ricorrente in relazione alla pretesa incompatibilità derivante dal rapporto di coniugio con un avvocato del foro locale; il TAR non ha esaminato nel merito la sussistenza dell’incompatibilità, poiché il CSM non aveva ancora deciso la questione.
art. 128 circ. CSM 26 giugno 2024
prevale in ogni caso il criterio delle attitudini degli aspiranti, desunte dalla positiva esperienza giudiziaria maturata, in via esclusiva o prevalente, per non meno di due anni negli ultimi 8 rispetto alla data di pubblicazione del bando, nella medesima materia o in materie affini, nello stesso settore di giurisdizione
Nell’assegnazione dei magistrati a una sezione, il criterio delle attitudini consente di preferire il candidato con esperienza giudiziaria positiva nella materia o in materie affini e nello stesso settore di giurisdizione.
art. 126, comma 4, circ. CSM 26 giugno 2024
Le esperienze professionali diverse dall’esercizio dell’attività giurisdizionale possono essere valorizzate soltanto a parità di attitudini giudiziarie.
art. 29-bis, comma 7, circ. CSM 24 luglio 2014, P-13778
La temporaneità dell’assegnazione a un ufficio giudiziario non attribuisce una pretesa alla conservazione del posto presso l’ufficio di provenienza.
art. 47 circ. CSM 26 giugno 2024
La circolare distingue i settori della giurisdizione civile, penale e lavoro; l’affinità dell’esperienza deve essere valutata anche in rapporto al settore di giurisdizione.
Massime di principio
- L’interesse all’annullamento deve essere concreto, attuale e sussistente già al momento della proposizione del ricorso; il trasferimento del ricorrente ad altro ufficio, intervenuto prima della notificazione, determina carenza originaria di interesse quando l’eventuale annullamento non possa procurargli alcun vantaggio concreto.
- La temporaneità dell’assegnazione a un ufficio giudiziario non fonda una pretesa alla conservazione del posto presso l’ufficio di provenienza, né mantiene di per sé l’interesse a contestare l’assegnazione interna quando il magistrato sia stato trasferito altrove.
- Il giudice amministrativo non può pronunciarsi sulla legittimità di una valutazione di incompatibilità non ancora esercitata dall’amministrazione competente; una questione solo prospettata o riservata a un’autonoma futura decisione non presenta un interesse attuale all’impugnazione.
- Nell’assegnazione dei magistrati alle sezioni, il criterio delle attitudini può legittimamente privilegiare l’esperienza giudiziaria maturata nella medesima materia o in materie affini e nello stesso settore di giurisdizione, anche quando il candidato escluso abbia esperienza in un settore specialistico diverso.
- Le esperienze professionali estranee all’esercizio dell’attività giurisdizionale sono valorizzabili soltanto quando sussista una sostanziale parità di attitudini giudiziarie tra i candidati; non possono compensare una differenza accertata nelle esperienze giudiziarie pertinenti.
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