Sentenza del 13/05/2015 n. 9720 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sostenendo che gli immobili strumentali utilizzati dalla ULSS per lo svolgimento delle attività istituzionali sanitarie, pur non generando reddito d'impresa poiché tali attività sono fiscalmente non commerciali, producono autonomamente reddito fondiario imponibile. Secondo l'Agenzia, l'esclusione dell'attività sanitaria pubblica dal reddito d'impresa non comporta l'esenzione degli immobili né consente di assorbire il relativo reddito fondiario nel reddito d'impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della ULSS volto a ottenere il rimborso della maggiore IRES versata. Ha stabilito che gli immobili utilizzati dalle ULSS per attività istituzionali sanitarie sono autonomamente assoggettabili a imposizione come produttivi di reddito fondiario, non essendo prevista una specifica esenzione e non potendo applicarsi analogicamente la disciplina degli immobili strumentali alle attività d'impresa. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la ULSS è stata condannata a rimborsare all'Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.100 euro oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 2, già art. 88, comma 2, lett. b) e c) TUIR
"non costituisce esercizio di attività commerciale l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine"
La norma esclude che l'attività istituzionale sanitaria delle ULSS costituisca attività commerciale ai fini fiscali, ma non esclude l'imposizione degli altri componenti reddituali dell'ente, inclusi i redditi fondiari.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 43, già art. 40, comma 1, TUIR
La trasformazione del reddito fondiario in reddito d'impresa riguarda gli immobili strumentali all'esercizio di un'impresa, di un'arte o di una professione. Non si applica agli immobili utilizzati per attività istituzionali non commerciali delle ULSS.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 143, già art. 108 TUIR
Il reddito complessivo degli enti pubblici non commerciali deve essere determinato sommando autonomamente le diverse categorie di reddito, compresi i redditi fondiari.
D.P.R. n. 601 del 1973, art. 5
La precedente esclusione degli immobili dal prelievo, quando erano di proprietà degli enti locali, non si estende automaticamente alle ULSS dopo il trasferimento della proprietà, poiché la norma non ricomprendeva espressamente tali enti.
Art. 384 c.p.c.
La Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha potuto decidere direttamente la controversia nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per gli enti pubblici non commerciali, l'esclusione dell'attività istituzionale dal reddito d'impresa non equivale a un'esenzione fiscale generale: le diverse categorie di reddito devono essere valutate separatamente.
- Gli immobili utilizzati per attività istituzionali sanitarie o assistenziali non diventano automaticamente esenti né perdono la natura di immobili produttivi di reddito fondiario.
- La disciplina degli immobili strumentali al reddito d'impresa non può essere applicata analogicamente quando l'attività svolta dall'ente è qualificata fiscalmente come non commerciale.
- Un'esenzione o un'esclusione tributaria deve risultare da una disposizione specifica e non può essere desunta soltanto dalla natura pubblica dell'ente, dalla destinazione sanitaria dell'immobile o dal precedente regime applicabile al proprietario.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra: natura commerciale o non commerciale dell'attività istituzionale, categoria reddituale dell'immobile e presenza di una specifica norma di esenzione.
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