Cassazione Penale, Sentenza n. 11285/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Carrassi: unico motivo di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 444 e 125 c.p.p., lamentando omissione di pronuncia su una presunta sentenza ex art. 129 c.p.p. (richiesta mai effettivamente emessa) e dunque eccentricità del devoluto. Pellegrino: unico motivo di ricorso per violazione di legge (art. 597, comma 3, c.p.p.) e vizio di motivazione riguardo alla determinazione della pena per continuazione; deduceva che in appello si era determinata una reformatio in peius rispetto alla quantificazione della pena stabilita in primo grado, con un aumento di pena detentiva non consentito.
La decisione
Per Carrassi: il ricorso è dichiarato inammissibile per eccentricità del devoluto (invocazione di una pronuncia mai emessa); condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Per Pellegrino: il ricorso è ritenuto fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio. La Corte di legittimità ha rilevato che in appello si era verificata una reformatio in peius rispetto alla pena detentiva (incremento di mesi cinque, da ridurre poi per il rito abbreviato a mesi tre e giorni dieci), incremento ritenuto ultroneo e in violazione del divieto di peggioramento. Pertanto la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena che viene direttamente rideterminata dalla Corte di cassazione in anni quattro, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 2.300 di multa. Carrassi condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende come sopra.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 convertito nella L. 18/12/2020, n. 176
Motivazione procedurale: il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma emergenziale sul processo penale; citata per spiegare il rito di trattazione del ricorso.
art. 16, D.L. 30/12/2021, n. 228 convertito nella L. 25/02/2022 n. 15
Richiamata solo per le modifiche di vigenza della predetta disciplina emergenziale; non incide sul merito del ricorso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla motivazione richiesti nei ricorsi in cassazione e richiesto di motivare i profili effettivamente dedotti; i ricorsi sono stati esaminati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
art. 444 cod. proc. pen.
Invocato nel ricorso di Carrassi (atto relativo al giudizio abbreviato/patteggiamento): la Corte ha ritenuto però che le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p. non sussistessero e che la doglianza fosse eccentrica rispetto al devoluto.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso di Carrassi in relazione a profili di violazione di legge e motivazione; la Corte ha comunque ritenuto il motivo inammissibile per eccentricità del devoluto.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Invocato dal Pellegrino per contestare la legittimità dell'aumento sanzionatorio in appello; la Corte ha condiviso la critica nella parte in cui l'aumento ha determinato un peggioramento non consentito, applicando il principio di divieto di reformatio in peius.
art. 81 cod. pen.
Norma utilizzata in sede di calcolo per gli aumenti della pena in relazione ai capi ritenuti in continuazione; la Corte ha esaminato il computo degli aumenti e ha escluso l'incremento ultroneo operato in appello.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamata nella fase di determinazione della pena in primo grado (giudizio di prevalenza); la sentenza di legittimità ne prende atto nel ricostruire la dinamica del calcolo della pena.
art. 129 cod. proc. pen.
Invocata da Carrassi come pronuncia contestata, ma la Corte ha ritenuto che le condizioni applicative della norma non sussistessero e che la deduzione fosse basata su una pronuncia mai emessa.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per le statuizioni accessorie: applicata per condannare Carrassi al pagamento delle spese processuali e alla somma destinata alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius impedisce che, a seguito del gravame proposto dal solo imputato, il giudice d'appello peggiori la posizione soggettiva e/o la pena dell'imputato rispetto alla decisione di primo grado; eventuali aumenti immotivati o ultronei devono essere espunti o rettificati.
- Quando l'incremento di pena in appello è meramente aritmetico e non richiede valutazioni discrezionali del merito, la Corte di legittimità può intervenire direttamente rideterminando la pena senza rinvio.
- I motivi di ricorso devono restare nei limiti del devoluto: deduzioni che si fondano su pronunce mai emesse o su presupposti eccentrici rispetto all'oggetto dell'impugnazione sono inammissibili.
- Il calcolo degli aumenti per continuazione e l'applicazione delle norme che incidono sulla quantificazione (es. art. 81 c.p., art. 62-bis c.p.) devono essere esplicitati in motivazione; errori nel computo possono giustificare l'annullamento o la rideterminazione della pena.
- Nel procedimento di cassazione possono essere disposte misure sanzionatorie accessorie (spese, somme alla Cassa delle ammende) ove il ricorso sia inammissibile o infondato, ai sensi delle norme processuali applicabili.
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