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Sentenza

Sentenza del 23/08/2023 n. 25161 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Le Agenzie hanno chiesto la cassazione della sentenza della CTR che aveva accolto l'appello di A.A. contro la CTP di Piacenza. Le censure principali sono due: (1) vizio di giurisdizione: la sanzione oggetto della cartella deriverebbe da un'ingiunzione amministrativa per multa penale poi trasformata in sanzione amministrativa a seguito di depenalizzazione, per cui le ricorrenti sostengono che la controversia sarebbe di competenza del giudice ordinario e non di quello tributario; (2) erronea applicazione del termine di decadenza/prescrizione: le ricorrenti sostengono che, trattandosi di sanzione amministrativa ex L. 689/1981 derivante da fatto-reato depenalizzato, dovesse trovare applicazione la prescrizione quinquennale (art. 28 L. 689/1981) e non il termine biennale di decadenza per i crediti tributari previsto dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, con conseguente tempestività della cartella notificata nel 2012. Sul piano fattuale sono in rilievo le date di notifica dell'ingiunzione originaria (2005), la richiesta e i pagamenti rateali del contribuente, la dichiarazione di decadenza dalla rateizzazione da parte dell'Ufficio e la notifica della cartella esattoriale nel 2012.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso delle Agenzie e confermato la decisione della CTR. Ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice tributario perché la sanzione imposta riguardava fatti (contrabbando di tabacchi) che costituiscono, oltre che illecito penale all'epoca della condotta, una sottrazione ai diritti di confine e quindi un'obbligazione di natura tributaria; pertanto l'irrogazione della sanzione dall'amministrazione finanziaria trova fondamento in un rapporto tributario. Conseguentemente la Corte ha applicato il regime di decadenza previsto dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973 (termine biennale per l'iscrizione a ruolo dopo che l'accertamento è divenuto definitivo), ritenendo decaduto il potere di riscossione dell'Amministrazione rispetto all'ingiunzione divenuta definitiva nel 2005 e alla cartella notificata nel 2012. Spese di lite a carico delle ricorrenti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie su tributi e, nella parte modificata e come interpretata dalla giurisprudenza e dalla Corte Costituzionale, le sanzioni connesse a rapporti di natura tributaria; la Corte ha confermato che quando la sanzione ha fondamento in un rapporto tributario la competenza resta del giudice tributario.

  • L. 24 novembre 1981, n. 689

    La disposizione disciplina la prescrizione quinquennale per molte sanzioni amministrative; la Corte ha però distinto i casi in cui la sanzione amministrativa deriva da un rapporto tributario (per i quali si applicano le regole tributarie di decadenza) rispetto ai casi puramente amministrativi soggetti alla prescrizione quinquennale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Stabilisce il termine di decadenza biennale per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari decorrente dal 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo; la Corte ha ritenuto applicabile tale decadenza alle somme originanti da sanzioni che abbiano natura tributaria.

  • D.P.R. 29 marzo 1973, n. 43 (TULD)

    art. 291-bis; artt. 36, 338

    Norme che disciplinano il contrabbando di tabacchi e le relative fattispecie sanzionatorie; la Corte ha richiamato tali disposizioni per affermare che il contrabbando è sottrazione ai diritti di confine e quindi tutela un interesse tributario (riscossione dei diritti doganali).

  • Sentenza Corte Costituzionale

    n. 130 del 14 maggio 2008

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte di art. 2 del D.Lgs. 546/1992 che attribuiva indiscriminatamente al giudice tributario le controversie su sanzioni irrogate da uffici finanziari anche quando non attinenti a rapporti tributari, imponendo quindi che la giurisdizione sia valutata in base alla natura dell'oggetto della controversia.

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Riguarda l'efficacia retroattiva di regole sulla notifica e i termini di decorrenza per la notificazione a mezzo ufficiale di riscossione; la CTR ha fatto riferimento a tale pronuncia per fissare il momento di perfezionamento della notifica e l'inizio del termine per proporre ricorso.

Massime di principio

  • La competenza del giudice tributario non dipende esclusivamente dall'organo che ha irrogato la sanzione, ma dalla natura del rapporto sottostante: se la sanzione nasce da una sottrazione ai diritti fiscali (es. contrabbando che sottrae diritti di confine) la controversia rientra nella giurisdizione tributaria.
  • La depenalizzazione del reato non elimina automaticamente la natura tributaria del credito: l'illecito amministrativo conseguente può fondarsi su un'obbligazione tributaria e quindi soggiacere alle regole tributarie di riscossione.
  • Quando la sanzione ha natura tributaria si applica il regime di decadenza previsto dal D.P.R. 602/1973 (art. 25) per l'iscrizione a ruolo; se invece la sanzione è puramente amministrativa e non connessa a un rapporto tributario trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/1981.
  • È fondamentale verificare le date di notifica e il perfezionamento della comunicazione (anche alla luce delle regole sulla notificazione a mezzo ufficiale di riscossione e della giurisprudenza costituzionale) per determinare la tempestività dei ricorsi.
  • Atti quali richieste di rateizzazione, pagamenti parziali o comunicazioni di decadenza possono incidere sul decorso della prescrizione, ma non rimuovono automaticamente gli effetti della decadenza prevista per i crediti tributari; occorre valutare caso per caso quale regime (prescrizione vs decadenza) sia applicabile.
  • In dubbio sulla qualificazione giuridica del rapporto sottostante (tributario vs privatistico/amministrativo), è necessario ricostruire la fonte dell'esazione (se mira alla tutela della capacità contributiva o al risarcimento/adempimento privatistico) per individuare la giurisdizione competente e il regime dei termini applicabile.

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