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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20854/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per Irpef, Iva e Irap relativo all’anno 2008, emesso a seguito di verifiche della Guardia di Finanza e di indagini bancarie sui conti del contribuente e della moglie. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori redditi per versamenti non giustificati e per un’operazione immobiliare ritenuta sottofatturata, assumendo che le somme non dichiarate fossero riconducibili all’attività libero-professionale di architetto svolta dal contribuente, quindi imponibili come redditi di lavoro autonomo. Il contribuente aveva impugnato l’atto; la CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello ritenendo provata solo la percezione di redditi non dichiarati, ma non la loro qualificazione come compensi professionali, e li aveva ricondotti ai redditi diversi. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza e/o del procedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 111 Cost., 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 e 274 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., contestando la motivazione della CTR e sostenendo che gli elementi raccolti dimostravano la riconducibilità dei versamenti all’esercizio della professione di architetto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le censure dell’Agenzia delle Entrate. Ha osservato che la CTR aveva dato una motivazione chiara e logicamente coerente: risultava provata la percezione di redditi non dichiarati, ma non vi era prova che essi derivassero dall’attività professionale di architetto; l’Ufficio si era limitato a congetture, valorizzando in modo insufficiente il fatto che il contribuente non si fosse cancellato dall’albo professionale. Poiché la prova positiva della fonte reddituale specifica non era stata fornita dall’Amministrazione, non sorgeva neppure l’onere di prova contraria in capo al contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese di lite e con esclusione dell’ulteriore contributo unificato per le amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato come vizio di nullità della sentenza e/o del procedimento per asserita carenza motivazionale o violazione di regole processuali

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al requisito di motivazione della decisione

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per la struttura e motivazione della sentenza

  • art. 274 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non risulta centrale nella ratio decidendi

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il requisito motivazionale

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha escluso la sua applicazione per le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, la presunzione di maggiori redditi opera solo se l’Ufficio dimostra, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, la riconducibilità delle movimentazioni a una specifica fonte reddituale imponibile.
  • Il mero sospetto che il contribuente continui a svolgere un’attività professionale non basta a qualificare i versamenti bancari come compensi da lavoro autonomo; occorre un adeguato riscontro probatorio, non essendo sufficiente un indizio isolato e labile come la mancata cancellazione dall’albo.
  • L’onere di fornire prova contraria a carico del contribuente sorge soltanto dopo che l’Amministrazione abbia assolto l’onere iniziale di provare positivamente, almeno in via presuntiva, la fonte e la natura dei redditi contestati.
  • Se la motivazione del giudice di merito distingue tra esistenza di redditi non dichiarati e loro qualificazione fiscale, la sentenza non è nulla quando espone in modo intellegibile le ragioni per cui la fonte specifica non può essere individuata nella categoria contestata dall’Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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