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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5460/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari per fatti di spaccio (art. 73 DPR 309/1990). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 297, comma 3, e all'art. 303 c.p.p., sostenendo che la decorrenza della misura cautelare dovesse essere retrodatata alla prima ordinanza cautelare del 18/06/2021 (richiamata negli atti), con conseguente superamento del termine massimo di custodia (c.d. contestazioni a catena) e inefficacia della successiva ordinanza del 23/09/2022.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che i fatti delle diverse ordinanze risultano connessi e che la regola di retrodatazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. è applicabile anche quando la prima ordinanza si è conclusa con sentenza irrevocabile. Tuttavia la Corte ha precisato che non è possibile computare, ai fini della verifica del termine massimo di custodia, i periodi in cui l'imputato è stato in libertà: pertanto, anche computando la retrodatazione nei termini consentiti, la custodia subita risulta inferiore al limite massimo previsto dall'art. 303 c.p.p. (un anno per i reati in contestazione) e la misura permane legittima. È inoltre indicato che la deduzione di inefficacia sopravvenuta per decorrenza dei termini va proposta con istanza ex art. 306 c.p.p. al GIP e, se respinta, con appello ex art. 310 c.p.p., e non può essere valorizzata nel giudizio di riesame salvo che, al momento dell'adozione della misura, i termini fossero già scaduti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Fatti contestati qualificati come detenzione e cessione di stupefacenti; pena massima rilevante ai fini del calcolo del termine massimo di custodia.

  • Codice di procedura penale, art. 297, comma 3

    Prevede la retrodatazione della decorrenza dei termini quando sono emesse più ordinanze cautelari per fatti commessi anteriormente alla prima ordinanza e sussiste connessione; applicabile anche se la prima ordinanza è stata accertata con sentenza irrevocabile, salvo che non si possano computare i periodi di libertà interposti.

  • Codice di procedura penale, art. 303

    Fissa i termini massimi di custodia cautelare in relazione alla pena edittale; per i reati contestati nel caso in esame la soglia è di un anno per la fase delle indagini preliminari fino al decreto che dispone il giudizio.

  • Codice di procedura penale, art. 12

    Disciplina la connessione tra procedimenti, rilevante per valutare l'operatività della retrodatazione dell'art. 297.

  • Codice di procedura penale, art. 306 e art. 310

    Art. 306: rimedio al GIP per ottenere la dichiarazione di inefficacia della misura per decorrenza dei termini; Art. 310: possibilità di impugnare il rifiuto del GIP in appello al tribunale.

  • Codice di procedura penale, art. 657

    Regole sulla detrazione della custodia già scontata in caso di conversione in espiazione di pena, richiamate nella giurisprudenza per la compatibilità tra stato detentivo per pena ed eventuale custodia cautelare successiva.

  • Corte costituzionale, sent. n. 233 del 2011

    La norma che esclude la retrodatazione in caso di giudicato viola l'art. 3 e l'art. 13 Cost.

    Affermata l'illegittimità costituzionale di precludere la retrodatazione quando sulla prima vicenda si è formato giudicato; la Corte precisa però che non è possibile computare i periodi in cui l'imputato è tornato in libertà.

  • Sezioni Unite, sent. n. 14535 del 19/12/2006 (Librato)

    Ha stabilito che, nel caso di più ordinanze emesse nello stesso procedimento per fatti diversi ma connessi, la retrodatazione opera automaticamente con riferimento al dies a quo della prima misura.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 3 n. 48034/2019 Di Biase)

    Conferma che nel procedimento di riesame non è agevole dedurre l'inefficacia sopravvenuta della misura per decorrenza dei termini, salvo che i termini fossero già scaduti al momento dell'adozione della misura contestata; per la contestazione della decorrenza è la via dell'istanza ex art. 306.

Massime di principio

  • Se sono emesse più ordinanze cautelari per fatti connessi, l'ordinanza successiva può essere retrodatata al dies a quo della prima ordinanza ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p.
  • La retrodatazione si applica anche quando la prima ordinanza si sia conclusa con sentenza irrevocabile, in virtù della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ma non consente di computare i periodi in cui l'imputato è stato in libertà.
  • Per valutare l'eventuale inefficacia sopravvenuta della misura cautelare per decorrenza dei termini occorre considerare la durata massima prevista dall'art. 303 c.p.p., calcolata in relazione alla pena edittale del reato più grave.
  • La deduzione di scadenza dei termini e conseguente richiesta di scarcerazione va proposta con istanza ex art. 306 c.p.p. al GIP e, in caso di rigetto, impugnata ai sensi dell'art. 310 c.p.p.; nel giudizio di riesame tale questione è rilevabile solo se, per effetto della retrodatazione, i termini fossero già scaduti al momento dell'adozione della misura impugnata.
  • Quando le indagini e gli elementi probatori relativi a più vicende provengono dagli stessi atti e dallo stesso procedimento, aumenta la probabilità che si riconosca la connessione e, quindi, l'applicabilità della retrodatazione.
  • Se, dopo la retrodatazione, il computo complessivo della custodia resta sotto il limite legale, la misura cautelare è legittima; se risulta eccedere i limiti, il rimedio corretto è l'istanza al GIP per dichiarazione di inefficacia.

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