Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36429/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Treviso riducendo la pena per il reato di truffa. Deduceva violazione dell'art. 108 c.p.p. per mancata concessione del termine a difesa, lamentando che, dopo la nomina del difensore di fiducia il 28/09/2023 e il deposito via PEC di istanza per termine a difesa, il Tribunale il 29/09/2023 avrebbe rigettato tale istanza e avrebbe dichiarato aperto il dibattimento, impedendo così al nuovo difensore di avanzare istanza per il giudizio abbreviato.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Dalla consultazione degli atti la Corte ha rilevato che all'udienza del 29/09/2023 l'Avv. Stefano Zoccherato, sostituto processuale dell'Avv. Stefano Uggetti (difensore di fiducia), ha chiesto e ottenuto il rinvio per la discussione all'udienza del 15/12/2023; dunque non vi è stata negazione del termine a difesa né pregiudizio procedurale. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla cassa delle ammende (in base alla decisione della Corte Costituzionale n.186/2000).

Norme richiamate

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Regola la concessione del termine a difesa. La Corte ha ritenuto che la clausola non sia stata violata perché il difensore sostituto ha effettivamente esercitato le facoltà processuali ottenendo il rinvio; quindi nessuna lesione del diritto di difesa risultante dagli atti.

  • art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nelle memorie riguardante il rinvio dell'udienza di trattazione. La Corte ha osservato che l'argomentazione basata esclusivamente su tale rinvio non era pertinente rispetto alla doglianza effettiva sull'art. 108 c.p.p.

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede la nullità per le violazioni relative all'intervento, assistenza e rappresentanza in giudizio. La Corte ha ritenuto la nullità non sussistente perché non è dimostrata una concreta privazione della difesa dagli atti processuali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese per il ricorrente. Applicata per la pronuncia di condanna alle spese processuali del ricorso ritenuto inammissibile.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Utilizzata per stabilire il principio secondo cui l'ammenda a carico del ricorrente deve essere modulata se non sussistono elementi di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità; nondimeno la Corte ha disposto un versamento equitativo di euro 3.000.

Massime di principio

  • La documentazione processuale (verbali d'udienza) è decisiva: se il sostituto processuale agisce in udienza e ottiene un rinvio, una precedente istanza via PEC per termine a difesa può risultare priva di rilievo pratico.
  • Per far valere efficacemente la violazione dell'art. 108 c.p.p. è necessario che venga registrata in modo chiaro in udienza la richiesta del termine e l'eventuale rifiuto espresso del giudice; mere comunicazioni telematiche il giorno prima possono non bastare.
  • La mancata concessione del termine a difesa configura nullità solo se procura una concreta menomazione del diritto alla difesa; occorre provare il pregiudizio e l'effettiva impossibilità di svolgere la difesa.
  • La strategia difensiva adottata dal difensore (anche sostituto) in udienza può sanare omissioni formali anteriori; l'azione effettiva del difensore in udienza è valutata come esercizio delle facoltà di difesa.
  • Chi impugna per violazione di garanzie processuali deve verificare che i fatti dedotti emergano dagli atti: contraddizioni tra ricorso e verbali d'udienza portano all'inammissibilità per manifesta infondatezza.
  • Per preservare la doglianza sui termini a difesa, il difensore dovrebbe formulare e registrare esplicitamente l'eccezione in udienza e chiedere una declaratoria motivata di rifiuto, così da avere prova formale dell'ostruzione al diritto di difesa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.