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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1441/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva applicato la sola pena pecuniaria per il delitto di cui all'art. 590, commi 1 e 2 c.p. I motivi dedotti in cassazione: (1) violazione di legge e di garanzie costituzionali per non aver convertito l'appello in ricorso per cassazione (richiamando l'art. 111 Cost. e l'art. 568, comma 5, c.p.p.); (2) intervenuta prescrizione del reato; (3) vizio di motivazione e travisamento della prova, ed assenza dell'elemento soggettivo; (4) erronea applicazione di legge per non aver riconosciuto il caso fortuito e il concorso di colpa della proprietaria del terreno.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo e ha assorbito gli altri. Sul piano sostanziale la Corte ha osservato che, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 274/2000, contro la sentenza del Giudice di Pace che applica la sola pena pecuniaria l'appello non è ammissibile (salvo che si impugni anche il capo relativo al risarcimento del danno) e che quindi si pone il problema della possibile conversione dell'impugnazione. La Corte ha richiamato i principi di giurisprudenza secondo cui la conversione è possibile solo se dall'atto di gravame emerge la "voluntas impugnationis" compatibile con il rimedio ammissibile; tuttavia, verificando il contenuto dell'appello, la Corte ha riscontrato che lo stesso conteneva doglianze di merito (travisamento delle prove, contestazione dell'orario, della presenza dell'imputato, della sussistenza degli elementi del reato), tipiche di un sindacato di merito e non della mera volontà di ottenere il rimedio di cassazione. Ne è conseguito che l'appello non poteva essere convertito in ricorso per cassazione e doveva essere dichiarato inammissibile, con rigetto del ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 274 del 2000, art. 37

    "1. L'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. L'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento."

    Limita l'ammissibilità dell'appello avverso le sentenze del Giudice di Pace: l'appello ordinario è precluso se la condanna è alla sola pena pecuniaria, salvo che si impugni anche il capo relativo al risarcimento; in tal caso l'interessato può invece proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la sola pena pecuniaria.

  • codice di procedura penale, art. 568, comma 5

    Regola la verifica da parte del giudice dell'oggettiva impugnabilità del provvedimento e dell'esistenza della "voluntas impugnationis"; autorizza, in determinate condizioni, la trasmissione degli atti al giudice competente o la qualificazione dell'atto di gravame. Tuttavia la conversione del mezzo impugnatorio è ammessa solo se rispecchia la reale volontà dell'impugnante e non può essere operata quando l'atto manifesta la volontà di ottenere un rimedio diverso.

  • Costituzione, art. 111

    Richiama i principi di ragionevole durata del processo e di accesso agli strumenti di impugnazione; evocato dal ricorrente in relazione alla correttezza del procedimento di qualificazione dell'impugnazione.

  • codice penale, art. 590, commi 1 e 2

    Norma che sanziona le lesioni personali; è la fattispecie per cui il ricorrente era stato condannato alla sola pena pecuniaria in primo grado.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U n. 45371/2001; Sez. 5 n. 55830/2018)

    Principi consolidati secondo cui: a) il giudice adito deve verificare la volontà impugnatoria e, se del caso, trasmettere gli atti al giudice competente; b) l'eventuale conversione dell'atto di gravame è ammessa solo quando l'atto consente di desumere la volontà reale dell'impugnante di adire il rimedio ammissibile; c) se l'atto manifesta invece la volontà di ottenere un rimedio diverso o contiene doglianze di merito, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • Quando la sentenza del Giudice di Pace applica la sola pena pecuniaria, l'appello ordinario è in genere inammissibile; l'unico rimedio diretto in molti casi è il ricorso per cassazione.
  • Se il soggetto propone un mezzo d'impugnazione diverso da quello ammesso dalla legge, il giudice adito può qualificare l'atto e trasmettere gli atti al giudice competente solo se dall'atto emerge chiaramente la "voluntas impugnationis" compatibile con il rimedio ammesso; non è ammessa la conversione automatica quando l'atto denoti la volontà di ottenere un sindacato di merito.
  • Se l'impugnazione contiene doglianze propriamente di merito (travisamento della prova, valutazione dei fatti, contestazione dell'orario, presenza, colpevolezza), ciò indica che la parte voleva il giudizio di merito e ostacola la conversione dell'impugnazione in ricorso per cassazione.
  • Per preservare l'ammissibilità dell'impugnazione, l'imputato/difensore deve esprimere chiaramente nell'atto l'oggetto e il rimedio desiderato; se si intende proporre appello non consentito per legge, è preferibile valutare il ricorso per cassazione o impugnare il capo relativo al risarcimento del danno ove rilevante.
  • In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe: (a) verificare attentamente la tipologia della pena contestata e il rimedio consentito; (b) formulare l'atto di gravame in modo coerente con la "voluntas impugnationis" richiesta dalla legge; (c) se necessario, proporre ricorso per cassazione direttamente quando la legge lo consente.

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