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Sentenza

Sentenza n. 278/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - del verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale Centro del 29 ottobre 2025, nella parte di interesse; - del relativo verbale di proclamazione degli eletti nella parte in cui attribuisce n. 3280 voti a Frank Mario Santacroce, ponendolo al secondo posto dei candidati non eletti, e al ricorrente n. 3272, ponendolo al terzo posto dei candidati non eletti; - dei verbali delle sezioni: n. 1 del Comune di Belvedere di Spinello, n. 48 del Comune di Crotone, n. 33 del Comune di Crotone, n.71 del Comune di Crotone, n. 57 del Comune di Crotone, n. 55 del Comune di Crotone, n. 12 del Comune di Crotone, n. 60 del Comune di Crotone, numeri 1, 2 e 5 del Comune Botricello; del verbale dell'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'appello di Catanzaro del 27 ottobre 2025 per il rinnovo della carica di Presidente della Giunta regionale della Calabria e dell'organo del Consiglio regionale della Calabria; - ove occorra, di ogni atto e comunicazione presupposti, connessi, collegati, successivi, derivati e consequenziali; e la conseguente correzione dei verbali impugnati, con la rideterminazione dei voti spettanti al ricorrente in n. 3307, così da collocarlo al secondo posto dei candidati non eletti;

Giustizia amministrativa202501630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: verbali di scrutinio e di proclamazione degli eletti relativi alle elezioni regionali calabresi, nella parte concernente l'attribuzione delle preferenze e la collocazione dei candidati non eletti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione elettorale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, candidato al Consiglio regionale nella circoscrizione Centro, ha impugnato gli esiti delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025, sostenendo di avere ricevuto 3272 preferenze, contro le 3280 attribuite al candidato collocato al secondo posto tra i non eletti. Ha dedotto, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della l. n. 108/1968 e dell'art. 57 del d.P.R. n. 570/1960, lamentando che numerose schede recanti il proprio nominativo sarebbero state illegittimamente ritenute non valide perché il nome era stato scritto nello spazio destinato al candidato presidente oppure nello spazio riservato al contrassegno di partito, pur essendo la volontà dell'elettore univoca. Ha chiesto la verifica istruttoria delle schede relative a specifiche sezioni elettorali e la conseguente rideterminazione delle proprie preferenze in 3307, con collocazione al secondo posto tra i non eletti. A sostegno ha prodotto nove dichiarazioni sostitutive e una denuncia presentata da una rappresentante di lista.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto l'interesse del ricorrente a migliorare la propria posizione tra i candidati non eletti, ma ha respinto il ricorso nel merito. In materia elettorale, pur essendo l'onere della prova valutato con minore rigore, il ricorrente deve fornire almeno un principio di prova plausibile, specifico e attendibile, idoneo a giustificare l'attività istruttoria del giudice e a evitare che il giudizio si trasformi in un riesame esplorativo delle operazioni di scrutinio. Le dichiarazioni sostitutive prodotte non descrivevano fatti direttamente percepiti e concretamente avvenuti durante lo spoglio, ma riferivano genericamente di avere "sentito che" alcune schede erano state annullate; una dichiarazione proveniva inoltre da un soggetto che aveva assistito allo spoglio solo in modo saltuario. Tali dichiarazioni non ricostruivano in modo circostanziato le irregolarità né le modalità della verbalizzazione. La denuncia-querela riguardava supposte irregolarità nella sezione n. 3 di Belvedere di Spinello, ma non concerneva l'attribuzione delle preferenze al ricorrente e risultava quindi non pertinente. La richiesta di verifica è stata pertanto ritenuta meramente esplorativa e non è stata disposta alcuna istruttoria. Il ricorso è stato definitivamente respinto; nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione delle parti intimate.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 17 febbraio 1968, n. 108

    La disposizione rinvia, per la disciplina delle elezioni regionali, alle norme relative alle elezioni comunali, tra cui l'art. 57 del d.P.R. n. 570/1960.

  • art. 57 d.P.R. n. 570/1960

    "preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata"

    La norma riconosce la validità delle preferenze nominative espresse in uno spazio diverso da quello normalmente previsto quando siano riferibili a candidati della lista votata; tuttavia, nel caso concreto, il giudice non ha esaminato nel merito la validità delle singole schede, mancando un principio di prova sufficiente per disporre la verifica.

  • art. 40, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Impone al ricorrente di indicare i mezzi di prova e i provvedimenti richiesti, fondando la domanda su allegazioni sufficientemente specifiche.

  • art. 64, comma 1, c.p.a.

    Concorre a individuare l'onere probatorio del ricorrente nel giudizio elettorale; anche in presenza di un attenuato rigore probatorio, sono necessari elementi indiziari attendibili e idonei a costituire un principio di prova.

Massime di principio

  • Nel giudizio elettorale il ricorrente deve fornire almeno un principio di prova plausibile, specifico e attendibile delle irregolarità denunciate; non è sufficiente formulare supposizioni o illazioni dirette a ottenere il riesame generalizzato delle operazioni di scrutinio.
  • La richiesta di verifica istruttoria delle schede elettorali è ammissibile solo quando gli elementi prodotti siano idonei a individuare concretamente le sezioni, le operazioni e le irregolarità contestate; non può essere utilizzata per avviare un accertamento meramente esplorativo.
  • Le dichiarazioni sostitutive possono costituire principio di prova nel contenzioso elettorale soltanto se ricostruiscono in modo circostanziato fatti specificamente percepiti dal dichiarante durante lo spoglio e la relativa verbalizzazione; il mero riferimento a fatti appresi per sentito dire non è sufficiente.
  • Una denuncia relativa a irregolarità elettorali non integra il principio di prova necessario quando i fatti denunciati non riguardino specificamente l'attribuzione delle preferenze oggetto di contestazione.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneRito elettoraleIstruttoria processuale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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