Cassazione Penale, Ordinanza n. 16799/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che le doglianze erano dirette a contestare valutazioni di merito sulla recidiva, sulle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena, già adeguatamente motivate dalla Corte d'appello. All'inammissibilità sono seguite le statuizioni conseguenti previste dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 6 maggio 2025. Dalla motivazione emerge che le doglianze riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: mancata esclusione della recidiva, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili perché miravano a ottenere una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta sufficiente e non illogica, che aveva valorizzato i precedenti penali dell'imputato, la pericolosità desunta dai fatti e la proporzione della pena, poco superiore al minimo edittale.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso seguono le pronunce conseguenti previste dalla norma, senza ulteriore scrutinio nel merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che mirino a una rivalutazione del merito in tema di recidiva, attenuanti generiche e dosimetria della pena, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- Il giudizio sulla concessione delle attenuanti generiche e sull'applicazione della recidiva appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la motivazione dia conto dei precedenti penali, della personalità dell'imputato e della gravità/pericolosità dei fatti.
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge; non basta la richiesta di una diversa quantificazione quando il giudice di merito abbia spiegato la proporzione tra pena, fatti e personalità dell'imputato.
Come è indicizzato
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