Sentenza n. 1336/2026 - Torino, Sezione 1
per l’ottemperanza alla sentenza n. 127/2024, pubblicata il 19/04/2024, resa dal Tribunale di Asti, in funzione del Giudice del lavoro, notificata il 20.05.2024 e passata in giudicato come da certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Asti il 19 giugno 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto alle somme relative alla carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 127/2024 del Tribunale di Asti, passata in giudicato, che aveva liquidato in suo favore € 2.500,00. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, il quale non aveva provveduto all'erogazione delle somme riconosciute per la carta del docente relativa agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il titolo giudiziale era stato notificato al Ministero mediante PEC presso il domicilio reale, in copia attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c.; inoltre, al momento della proposizione del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali dell'ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato e di pagare alla ricorrente € 2.500,00, comprensivi degli interessi di legge, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza, in relazione a possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere inutilmente decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La sentenza azionata deve essere prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al d.m. 10 marzo 2014, n. 55
È stata utilizzata per la liquidazione delle spese professionali, con dimidiazione e ulteriore riduzione in ragione della serialità e della limitata complessità della controversia.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Prevede la dimidiazione applicata dal giudice ai parametri per la liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione in copia conforme e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme liquidate nel titolo entro un termine determinato, comprensive degli interessi di legge.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta condizionato all'ulteriore inadempimento dell'amministrazione, assegnandogli un termine per provvedere e consentendogli, se previsto, di delegare le attività a un dirigente o funzionario.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico e l'attività commissariale è connessa ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può essere considerato compreso nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.
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