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Sentenza

Sentenza n. 699/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendo anche l’accertamento del diritto al rilascio di un titolo per lavoro subordinato e/o motivi familiari. Il diniego è stato adottato in considerazione della pericolosità sociale desunta da più condanne: una per favoreggiamento della prostituzione in concorso, una del 2019 per detenzione illegale di più armi comuni da sparo e munizioni, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., e una del 2022 per emissione di fatture per operazioni inesistenti, con revoca dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione. Il primo motivo ha dedotto l’omessa considerazione delle osservazioni procedimentali, della domanda di affidamento in prova, della lunga permanenza in Italia, dell’inserimento lavorativo, della convivenza con la compagna e dei tre figli e del ruolo del reddito quale fonte di sostentamento familiare. Il secondo motivo ha sostenuto che il diniego e la conseguente espulsione avrebbero impedito l’esecuzione delle prescrizioni dell’affidamento in prova e l’estinzione della pena, richiamando la giurisprudenza relativa alla valutazione delle decisioni del Tribunale di sorveglianza. Il terzo motivo ha denunciato l’automatismo tra condanne e diniego, l’omessa valutazione della situazione familiare e lavorativa e l’insufficiente accertamento della pericolosità sociale, invocando la tutela rafforzata prevista per i soggiornanti di lungo periodo. Il quarto motivo ha dedotto violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, nonché degli artt. 2, 3, 29, 36 e 97 Cost., sostenendo che il provvedimento avrebbe interrotto l’attività lavorativa e dissolto l’unità familiare.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento di € 2.000,00, oltre oneri di legge, per spese di lite. Il diniego è stato ritenuto legittimo perché la condanna del 2019 per detenzione illegale di più armi comuni da sparo rientra tra i reati ostativi indicati dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, mediante il rinvio ai reati di cui all’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p. Per tali reati il diniego del titolo costituisce atto vincolato e non richiede una valutazione discrezionale della pericolosità sociale, dell’inserimento lavorativo, della personalità o del grado di integrazione dello straniero. In ogni caso, il giudice ha rilevato che la Questura aveva svolto anche una valutazione concreta, considerando la pluralità e la reiterazione delle condanne, la revoca dei benefici penali, le modalità dei fatti e l’inserimento in un sodalizio dedito a gravi reati fiscali. Il secondo motivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la pena risultava estinta e l’adozione del diniego non aveva impedito l’esecuzione delle prescrizioni dell’affidamento in prova. Il giudice ha comunque precisato che l’estinzione della pena non elimina il fatto storico della commissione del reato e della condanna e non incide, quindi, sull’automatismo ostativo. La disciplina sulla tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo è stata ritenuta inapplicabile perché il ricorrente non era titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Tuttavia, anche per il permesso ordinario, l’amministrazione deve considerare i legami familiari rilevanti ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 286/1998 e bilanciare la tutela della pubblica sicurezza con la vita familiare. Nel caso concreto tale valutazione era stata effettuata e il bilanciamento era stato ragionevolmente risolto a favore della sicurezza pubblica. Il TAR ha inoltre ritenuto provato che i figli risiedessero con la madre e non con il ricorrente, mentre le ulteriori produzioni non conosciute dall’amministrazione durante il procedimento non potevano essere valorizzate per censurare il provvedimento. È stata altresì ritenuta non provata l’asserita dipendenza economica dei figli e della compagna dal ricorrente, risultando la compagna titolare di redditi lavorativi significativi e non essendo documentata la patologia oncologica allegata. Resta salva la possibilità per l’amministrazione di valutare, in presenza dei presupposti, il rilascio di altro titolo di soggiorno volto a tutelare l’unità familiare e i figli.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato di cui all’articolo 4.

    Il diniego o il mancato rinnovo consegue alla mancanza dei requisiti per l’ingresso e il soggiorno, compresa la condanna per un reato ostativo richiamato dall’art. 4, comma 3.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Non è consentito l’ingresso o il soggiorno allo straniero condannato anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2 e dall’articolo 381, comma 2, lettere m) e m-sexies), del codice di procedura penale.

    La condanna per un reato compreso nell’elenco determina un automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso ordinario, senza necessità di una valutazione discrezionale concreta della pericolosità sociale e dell’integrazione.

  • art. 380, commi 1 e 2, c.p.p.

    Il rinvio operato dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 comprende, tra gli altri, i delitti di detenzione di più armi comuni da sparo; la condanna per tale fattispecie è stata ritenuta ostativa.

  • art. 29 d.lgs. 286/1998

    I legami familiari rilevanti ai fini del ricongiungimento devono essere considerati nel bilanciamento tra pubblica sicurezza e tutela della vita familiare.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Le osservazioni presentate dall’interessato sono state considerate dalla Questura; tuttavia, in presenza di una condanna ostativa, non era necessario un particolare approfondimento degli elementi relativi a pericolosità sociale e inserimento lavorativo.

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    La disciplina sulla tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo non è stata applicata perché il ricorrente non risultava titolare del relativo permesso.

Massime di principio

  • La condanna, anche non definitiva e anche pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per un reato compreso nell’elenco richiamato dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 rende vincolato il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno ordinario, senza che l’amministrazione debba accertare in concreto la pericolosità sociale, l’inserimento lavorativo, la personalità o il grado di integrazione dello straniero.
  • La detenzione illegale di più armi comuni da sparo costituisce reato ostativo ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, in quanto ricompresa tra i delitti indicati dall’art. 380, comma 2, c.p.p.
  • L’estinzione della pena conseguente al positivo svolgimento dell’affidamento in prova ai servizi sociali incide sulla pena irrogata, ma non elimina il fatto storico del reato né la condanna; pertanto, non fa venir meno l’effetto ostativo previsto dalla disciplina sul soggiorno.
  • Anche in presenza di un reato ostativo, l’amministrazione deve considerare i legami familiari riconducibili ai rapporti tutelati dall’art. 29 d.lgs. 286/1998 e bilanciare la pubblica sicurezza con la vita familiare; tale bilanciamento può prevalere a favore della sicurezza quando sia motivato sulla base della situazione complessiva dell’interessato.
  • La tutela rafforzata prevista per i soggiornanti di lungo periodo non è applicabile a chi sia titolare soltanto di un permesso di soggiorno ordinario; le produzioni documentali formate o presentate per la prima volta in giudizio non possono, di regola, dimostrare l’omessa valutazione di elementi che non erano stati portati a conoscenza dell’amministrazione nel procedimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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