Sentenza n. 1173/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'accertamento: - del diritto del ricorrente al riscatto ad ogni effetto di legge e, quindi, anche ai fini pensionistici, ex art. 32 del D.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in giurisprudenza (anni 4) e, ove necessario, previo annullamento, e/o disapplicazione e/o declaratoria di illegittimità del provvedimento n. -OMISSIS- del 23.4.2024, nonché previo annullamento e/o disapplicazione e/o declaratoria di illegittimità degli atti ad esso presupposti, conseguenti e connessi, ivi incluso il presupposto parere, i cui estremi sono sconosciuti, menzionato nel provvedimento prot. n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento di quattro anni, corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in giurisprudenza, ai fini pensionistici e stipendiali
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al riscatto o al riconoscimento, a ogni effetto di legge, dei quattro anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in giurisprudenza, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, anche ai fini pensionistici, previo annullamento, disapplicazione o declaratoria di illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego e degli atti presupposti, connessi e conseguenti. La domanda comprendeva altresì il riconoscimento del medesimo periodo ai fini stipendiali ai sensi dell'art. 1783 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha adottato un decreto con cui ha riconosciuto al ricorrente, ai fini pensionistici, quattro anni equivalenti all'intera durata legale del corso di laurea, e ha successivamente liquidato nel cedolino stipendiale di gennaio 2026 le somme corrispondenti al riconoscimento del periodo anche ai fini stipendiali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'Amministrazione, dapprima con il decreto del 10 giugno 2025, aveva integralmente soddisfatto la domanda relativa al riconoscimento ai fini pensionistici e, successivamente, con la liquidazione effettuata nel cedolino di gennaio 2026, aveva soddisfatto anche la residua domanda relativa agli effetti stipendiali. Non residuando alcuna utilità concreta per il ricorrente, il giudizio è stato definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate in considerazione dello svolgimento del procedimento.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
La disposizione è stata indicata quale base normativa del riconoscimento, ai fini pensionistici, dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea.
art. 1783 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
La disposizione è stata indicata quale base normativa del riconoscimento del medesimo periodo ai fini stipendiali.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La norma è stata applicata per dichiarare cessata la materia del contendere, poiché l'Amministrazione ha integralmente soddisfatto le pretese azionate nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta atti e pone in essere comportamenti che soddisfano integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche in presenza di una soddisfazione progressiva della domanda, quando le diverse componenti della pretesa — nel caso concreto, effetti pensionistici ed effetti stipendiali — risultano entrambe integralmente realizzate prima della decisione.
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