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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30914/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, nel confermare la responsabilità penale già affermata in primo grado e pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, ha solo rideterminato in diminuzione la pena riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante. I motivi erano due: con il primo si deduceva vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale non avesse esaminato i rilievi difensivi e non avesse spiegato le ragioni della ritenuta integrazione del reato; con il secondo si lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe aderito apoditticamente alla ricostruzione di primo grado senza confrontarsi con la sua pretesa contraddittorietà. Dalla sentenza emerge che la condotta contestata riguardava la detenzione e la cessione di cocaina, con recidiva, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, e che in appello la difesa non aveva articolato censure specifiche contro la ricostruzione fattuale valorizzata dai giudici di merito, basata sull'ammissione dell'imputato e su riscontri esterni (perquisizione presso l'abitazione della cugina e analisi dei messaggi nel telefono cellulare).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi non specifici, perché formulati in modo generico e privi dell'indicazione puntuale delle ragioni di diritto e dei dati di fatto idonei a sostenerli; li ha inoltre considerati manifestamente infondati, poiché le doglianze sul preteso difetto, contraddittorietà o illogicità della motivazione non trovavano riscontro nel provvedimento impugnato. La Corte ha valorizzato che il giudice d'appello, investito solo del trattamento sanzionatorio, aveva richiamato le emergenze probatorie già acquisite e aveva dato conto dell'ammissione di responsabilità dell'imputato, corroborata da ulteriori elementi di fatto. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi profili tali da escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione e cessione di cocaina in fatto di lieve entità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 192 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma le valutazioni di merito sono state richiamate in termini di riscontri probatori e ammissione di responsabilità; non si ricava una specifica applicazione normativa.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 86

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione ex art. 616 c.p.p. non opera quando risulti che la parte non abbia proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi siano generici e non contengano una critica specifica, sviluppata su dati di fatto e ragioni di diritto, alla decisione impugnata.
  • Le censure di vizio di motivazione sono manifestamente infondate se il preteso difetto, la contraddittorietà o la manifesta illogicità non emergono dal testo del provvedimento impugnato, ma vengono solo prospettate in modo assertivo.
  • Quando il giudice di appello è investito soltanto del trattamento sanzionatorio e richiama le risultanze già acquisite nei gradi di merito, la motivazione è sufficiente se dà conto degli elementi essenziali posti a base della decisione e non sia specificamente confutata dalla difesa.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente sopporta le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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