Cassazione Penale, Sentenza n. 20585/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per omicidio e tentato omicidio; il ricorrente deduceva travisamento delle prove e vizi di motivazione: sosteneva la legittima difesa (con argomentazione sulla presenza di coltelli occultati e sul presunto agguato), la mancata intenzione omicida (avrebbe sparato per intimorire e la morte sarebbe stata un errore), l'omessa valutazione dell'attenuante della provocazione e la mancata prevalenza delle attenuanti generiche fino al minimo della pena; censurava inoltre l'apprezzamento probatorio circa le dichiara zioni della persona offesa e il contenuto del verbale di ispezione relativo agli oggetti rinvenuti nell'autovettura.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: ha confermato che la Corte di appello ha valutato correttamente e logicamente le prove, ha escluso la legittima difesa per difetto di attualità e necessità del pericolo e per manifesta sproporzione della reazione, ha escluso l'attenuante della provocazione in mancanza di un "fatto ingiusto" idoneo a giustificare la reazione armata e ha riconosciuto l'aggravante dei motivi abietti e futili (motivazione punitiva e sproporzionata). Confermate quindi le condanne: trent'anni di reclusione per omicidio e tentato omicidio e le connesse contestazioni per detenzione/porto dell'arma clandestina; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Legittima difesa
La Corte ha ritenuto che mancassero i requisiti di attualità, necessità e proporzione: il pericolo non era immediato e le vittime non impugnavano armi, i coltelli erano occultati, e il ricorrente poteva sottrarsi all'incontro invece di presentarsi armato
Aggravante dei motivi abietti e futili
La Corte ha interpretato il movente come punitivo, banale e sproporzionato rispetto alla gravissima condotta, configurando l'aggravante ritenuta e posta in equivalenza con le attenuanti generiche
Attenuante della provocazione
La Corte ha ritenuto insufficiente la mera affermazione verbale o un comportamento non violento della parte offesa a costituire un "fatto ingiusto" tale da giustificare la reazione armata dell'imputato
Valutazione delle attenuanti generiche e determinazione della pena
La Corte ha motivatamente escluso la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e ha applicato la pena conseguente all'impossibilità di accedere al rito abbreviato per i reati punibili con l'ergastolo
Reati di omicidio e tentato omicidio (qualificazione fattuale)
Sulla base della ricostruzione fattuale la Corte ha ritenuto provata la volontà diretta di colpire la vittima e la sussistenza del tentativo di omicidio nei confronti del figlio, esclusi i profili difensivi prospettati
Massime di principio
- Per fondare la legittima difesa occorre provare l'attualità e la necessità della difesa e la proporzione tra offesa e difesa: la presenza di armi occultate non basta se non sono brandite o immediatamente utilizzabili
- Se l'imputato si presenta armato a un incontro che poteva evitare o chiedere l'intervento dell'autorità, è difficile sostenere la necessitaà difensiva impostata come giustificazione
- La provocazione come attenuante richiede un "fatto ingiusto" concreto e immediatamente causante la reazione; minacce verbali generiche o incontri concordati difficilmente soddisfano questo requisito
- I motivi abietti o futili vengono riconosciuti quando lo scopo punitivo è banale rispetto alla gravitaà dell'azione: intento punitivo verso chi è ritenuto responsabile di problemi personali è tipico esempio di abiezione/futilità
- La semplice affermazione di voler solo "spaventare" non è credibile se la condotta materiale (esplosione di colpi a distanza ravvicinata e mira diretta) mostra volontà omicida
- In sede di appello e cassazione il giudice valuta la coerenza logico-probatoria della motivazione: argomentazioni complete, coerenti e ancorate ai fatti probatori rendono difficoltosa la censura per vizio di motivazione
- Per ottenere la prevalenza delle attenuanti generiche è necessario che la motivazione di merito risulti viziata o che le circostanze attenuanti siano tali da superare le aggravanti; tale operazione richiede adeguata e specifica motivazione
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