Sentenza n. 1589/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza italiana (-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza ritenendo non coincidente l'interesse pubblico con quello della richiedente, fondando il diniego esclusivamente su una segnalazione del 2011 relativa a un'ipotesi di furto aggravato. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei fatti, evidenziando che il procedimento penale era stato definito nel 2015 con decreto di archiviazione del GIP, previa riqualificazione del fatto da furto aggravato a furto semplice. Ha inoltre dedotto l'omessa considerazione dell'archiviazione, l'inesatta e non aggiornata rappresentazione della vicenda penale, l'integrazione nel tessuto sociale ed economico italiano, documentata dagli studi compiuti e dall'attività lavorativa, nonché la necessità di valutare complessivamente la sua condotta e la sua situazione personale e familiare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, con obbligo per l'Amministrazione di rivalutare la posizione complessiva della richiedente e la sua effettiva integrazione economica e sociale, ferma la possibilità di ulteriori determinazioni. Il giudice ha ribadito che la concessione della cittadinanza per residenza è oggetto di ampia discrezionalità amministrativa e non costituisce un diritto automatico, ma ha precisato che tale discrezionalità è sindacabile quanto alla sufficienza dell'istruttoria, alla veridicità dei fatti, alla coerenza e ragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto, il Ministero aveva fondato il diniego soltanto sulla segnalazione per furto aggravato, senza acquisire né menzionare il successivo decreto di archiviazione, anteriore sia alla domanda sia al diniego. L'omissione ha determinato un grave deficit istruttorio e un quadro fattuale inesatto e non aggiornato. Anche se la valutazione amministrativa del fatto è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale, l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare e motivare l'incidenza dell'archiviazione sulla valutazione di affidabilità e integrazione della richiedente. La motivazione laconica e il travisamento dei fatti hanno quindi viziato il provvedimento. Spese di lite integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
La residenza legale decennale costituisce il presupposto per presentare la domanda, ma la concessione della cittadinanza resta rimessa a una valutazione ampiamente discrezionale dell'Amministrazione sull'integrazione del richiedente e sulla sua attitudine a rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale.
artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, c.p.
Le disposizioni erano richiamate nella segnalazione posta a fondamento del diniego quale contestazione originaria di furto aggravato; il fatto era stato successivamente riqualificato come furto semplice.
art. 624 c.p.
Il fatto contestato era stato riqualificato come furto semplice nel procedimento penale poi definito con archiviazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel dispositivo, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e non consegue automaticamente alla maturazione del periodo minimo di residenza o all'assenza di fattori ostativi; l'Amministrazione deve valutare l'integrazione complessiva del richiedente e la sua attitudine ad assumere i doveri connessi allo status civitatis.
- Il sindacato giurisdizionale sul diniego di cittadinanza, pur non estendendosi al merito dell'opportunità amministrativa, comprende la verifica della sufficienza dell'istruttoria, della veridicità e attualità dei fatti considerati e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.
- Quando il diniego di cittadinanza si fonda su una segnalazione o notizia di reato, l'Amministrazione deve considerare lo stato e l'esito del procedimento penale, nonché la natura del fatto e il tempo trascorso; l'omessa considerazione di una precedente archiviazione può determinare difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza motivazionale.
- Anche se la valutazione amministrativa dell'affidabilità del richiedente è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale, l'Amministrazione deve menzionare l'archiviazione e spiegare le concrete ragioni per cui, nonostante essa, il fatto continui a incidere negativamente sulla valutazione di affidabilità e integrazione.
- L'annullamento del diniego di cittadinanza per carenza istruttoria e motivazionale non comporta il riconoscimento dello status civitatis, ma impone all'Amministrazione di rivalutare la posizione complessiva dell'interessato secondo i criteri indicati dal giudice e di motivare adeguatamente l'eventuale nuovo diniego.
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