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Sentenza

Sentenza n. 192/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera consiliare del 5 marzo 2025 che ha negato sostegno all’inserimento nel piano delle piste da sci e alla realizzazione di un collegamento funiviario o funicolare tra Monte Pana e l’Alpe di Siusi, orientandosi per il mantenimento del collegamento autobus

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proponente privata)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la delibera con cui il Comune ha interrotto il percorso per l’approvazione dello studio di fattibilità di un impianto di collegamento tra le zone sciistiche di Monte Pana e Saltria. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 9-bis del D.P.P. n. 3/2012, degli indirizzi del Masterplan Vision Gherdëina e delle deliberazioni comunali che avevano disciplinato l’istruttoria e la partecipazione: il Comune avrebbe deciso prima di svolgere le tre giornate informative e il dibattito pubblico e prima che il gruppo di lavoro predisponesse la relazione conclusiva di sintesi e valutazione degli apporti. Ha inoltre denunciato difetto d’istruttoria, contraddittorietà, motivazione insufficiente e sviamento, osservando che la decisione aveva attribuito rilievo sostanzialmente decisivo al numero delle osservazioni contrarie. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione delle garanzie partecipative, per mancata comunicazione dell’intenzione di concludere negativamente il procedimento e mancata possibilità di partecipare alla fase finale. Con il terzo ha sostenuto che la delibera costituisse revoca del precedente assenso del 2020, censurandone l’adozione senza avvio del procedimento di secondo grado, senza adeguata ponderazione dell’interesse pubblico e dell’affidamento e senza i presupposti richiesti per la revoca. In subordine ha chiesto l’indennizzo ex art. 21-quinquies l. 241/1990, quantificando il danno emergente in € 112.474,24. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza, richiamando la natura pianificatoria della scelta e la propria discrezionalità.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e la delibera annullata per il vizio dedotto con il primo motivo. Il Comune, nell’attuare gli indirizzi del Masterplan recepiti dal Piano di settore, aveva definito un percorso istruttorio articolato in esame tecnico delle alternative, partecipazione della popolazione mediante pubblicazione e incontri pubblici e relazione conclusiva di sintesi e valutazione, da sottoporre ai Consigli comunali prima delle determinazioni sullo studio di fattibilità. Dopo la relazione della prima parte del gruppo di lavoro e la raccolta delle osservazioni scritte — 1.368 a Santa Cristina, per il 98% contrarie al progetto — il Comune ha deciso senza svolgere le tre giornate informative e il dibattito previsti e senza la relazione conclusiva. Il dato quantitativo delle osservazioni poteva essere considerato, ma non sostituire la valutazione del loro contenuto, il confronto con le alternative e la sintesi istruttoria programmata. Il Comune conservava discrezionalità nel decidere anche negativamente sul progetto e il precedente assenso del 2020 non lo vincolava a mantenerla; ciò non lo esonerava, tuttavia, dal completare il percorso istruttorio che aveva stabilito. L’annullamento lascia impregiudicata la successiva scelta comunale, da assumere dopo il completamento dell’istruttoria. Gli ulteriori motivi, relativi alle garanzie partecipative, alla revoca, all’affidamento e all’indennizzo, sono stati assorbiti e non decisi nel merito. Il Comune è stato condannato a rifondere € 3.000,00 oltre accessori; spese compensate con le parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 9-bis D.P.P. 12 gennaio 2012, n. 3

    Secondo la richiamata disciplina, “l’avente titolo” presenta al Comune territorialmente competente lo studio di fattibilità, corredato dal rapporto ambientale. Lo studio, una volta approvato dal Consiglio comunale, è depositato ed esposto al pubblico per trenta giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni e proposte.

    La norma configura un procedimento plurifasico: la fase comunale comprende l’esame dello studio di fattibilità e la sua sottoposizione al confronto pubblico; segue la fase provinciale, nella quale l’intervento è valutato anche sotto il profilo ambientale.

  • art. 5 l.p. 23 novembre 2010, n. 14

    L’art. 5 della L.P. n. 14/2010, nel disciplinare il Piano di settore impianti di risalita e piste da sci, distingue, tra l’altro, gli interventi realizzati all’interno delle zone sciistiche dagli interventi integrativi, localizzati in parte al di fuori di esse ma direttamente o funzionalmente collegati alle medesime. Questi ultimi possono configurarsi anche come collegamenti tra zone sciistiche e sono espressamente qualificati dalla legge come atti di pianificazione.

    Gli interventi integrativi, inclusi i collegamenti tra zone sciistiche, sono atti di pianificazione soggetti al quadro programmatico del Piano di settore; tale natura non elimina l’obbligo di rispettare il percorso istruttorio predisposto per la decisione.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione, per attuare indirizzi di pianificazione recepiti in uno strumento vincolante, definisce un percorso istruttorio articolato in valutazione tecnica, partecipazione pubblica e relazione conclusiva di sintesi, deve completare tale percorso prima di assumere la decisione cui esso è preordinato.
  • La partecipazione pubblica organizzata come confronto e acquisizione di contributi non può essere ridotta alla mera conta delle osservazioni favorevoli o contrarie: il dato numerico non sostituisce la valutazione dei contenuti, il confronto con le alternative e la sintesi istruttoria prevista.
  • La discrezionalità dell’amministrazione di pianificazione consente di pervenire anche a una determinazione negativa e un precedente assenso endoprocedimentale non la vincola a confermare la scelta; resta però necessario rispettare le fasi istruttorie che la stessa amministrazione ha stabilito come necessarie alla decisione.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e varianti
RamiUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

Testo integrale

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