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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2792/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Olivieri era stato condannato dal Tribunale di Lucca e dalla Corte d'appello di Firenze per emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) relative agli anni di imposta 2013-2016 (capi 1-4) e per sottrazione/occultamento di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000) accertato il 6 novembre 2017 (capo 5). In cassazione ha proposto sei motivi di impugnazione: 1) illegittima utilizzazione del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 6/11/2017, sostenendo che al momento dell'accesso vi erano già indizi tali da dover trattarlo come atto a carico di indagato; 2) mancata considerazione della documentazione difensiva e diritto al silenzio (nemo tenetur); 3) carenza del dolo specifico richiesto per l'art. 8 (assenza di prova che volesse consentire l'evasione a terzi e che le fatture siano state effettivamente utilizzate); 4) doglianza sulla ricostruzione circa la veridicità/inesistenza delle fatture e conseguenze sull'art. 10; 5) errata applicazione della recidiva (precedenti vetusti o estinti/depinalizzati) e conseguente richiesta di esclusione o rideterminazione della pena; 6) mancata concessione delle attenuanti generiche e mancata riduzione della pena, tenuto conto della posizione lavorativa e delle necessità del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e ha confermato i giudizi di merito. Quanto al primo motivo, la Corte ha condiviso le valutazioni della Corte territoriale: le indagini si sono svolte in modo graduale e gli elementi sintomatici delle fattispecie contestate sono emersi nel tempo, per cui la parte del verbale redatta prima dell'emersione degli indizi è utilizzabile e non è stata dimostrata con sufficiente precisione l'irrimediabile utilizzazione indebita di parti del verbale. Sui capi 1-4 (art. 8), la Corte ha ritenuto coerente e sufficiente il compendio probatorio che dimostra l'inesistenza delle prestazioni (incompatibilità temporale con posizione di lavoratore dipendente, assenza di prove di un team collaborativo, ecc.) e che sussisteva il dolo specifico di favorire l'evasione altrui anche senza che questa fosse necessariamente realizzata. Sul capo 5 (art. 10) la Corte ha ritenuto provata la sistematica sottrazione/occultamento di documenti contabili e il dolo specifico correlato; ha richiamato il principio che il mancato rinvenimento di una copia della fattura presso l'emittente, se riscontrata la copia presso il destinatario, può far desumere occultamento/distruzione. La doglianza sulla recidiva è stata respinta: la Corte territoriale ha valutato concretamente i precedenti e la loro attinenza alla capacità a delinquere; non è stata fornita prova della depenalizzazione invocata. La prescrizione non è maturata (termine massimo per il capo 1 calcolato a 13 anni e 6 mesi, con scadenza 1/7/2026). Infine, il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo e adeguatamente motivato anche alla luce dei precedenti penali. Conseguenza pratica: conferma della condanna (pena originaria di anni 2 e mesi 8 di reclusione) e rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8

    "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"

    La Corte ha confermato che il reato richiede dolo specifico di consentire a terzi l'evasione fiscale; non è necessario che l'evasione sia effettivamente realizzata, basta la volontà dell'emittente di favorirla; la valutazione del dolo può emergere anche da incongruenze cronologiche, incompatibilità di impegni lavorativi e dalla complessiva ricostruzione probatoria.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10

    "Distruzione, occultamento o sottrazione di documenti contabili"

    La norma punisce l'ostacolo alla ricostruzione dei redditi/volume d'affari mediante distruzione/occultamento di documentazione; la Corte ha ritenuto che il mancato rinvenimento di una copia presso l'emittente, laddove l'altra copia sia rinvenuta presso il destinatario, possa indicare occultamento e integrare il reato.

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    regole sulle modalità di acquisizione degli atti e garanzie

    Se dall'attività amministrativa emergono indizi di reato, deve rispettarsi il regime di garanzie del processo penale per la parte del documento redatta successivamente; la parte compilata prima dell'emersione degli indizi è utilizzabile.

  • art. 133 cod. pen.

    criteri per la determinazione della pena (attenuanti/recidiva)

    Nel valutare la recidiva e le attenuanti il giudice deve esaminare concretamente il rapporto tra precedenti e fattispecie, valutando la pericolosità sociale e la persistenza di inclinazione a delinquere; tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo per vizio di logicità o insufficiente motivazione.

  • art. 99, 157, 161 cod. pen. e art. 17 comma 1-bis d.lgs. n. 74/2000

    rilevanza ai fini della prescrizione e computo dei termini

    La Corte ha applicato i criteri di computo dei termini di prescrizione combinando queste norme e ha ritenuto che, per il capo più risalente, la prescrizione massima matura il 1/7/2026, escludendo la prescrizione attuale.

  • legge n. 463 del 1983, art. 2

    richiamata in relazione alla presunta depenalizzazione

    La difesa ha invocato la depenalizzazione di un precedente reato; la Corte ha osservato che non è stata fornita prova del diverso inquadramento normativo che avrebbe estinto o depenalizzato i precedenti lamentati.

Massime di principio

  • Il verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza è utilizzabile nella parte compilata prima che emergano indizi di reato: se indizi concreti sorgono durante l'accertamento, la parte successiva richiede il rispetto delle garanzie del processo penale (art. 220 disp. att.).
  • Per il reato di emissione di fatture inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) è sufficiente il dolo specifico dell'emittente volto a consentire a terzi l'evasione; non è necessaria l'effettiva realizzazione dell'evasione da parte del destinatario.
  • La compatibilità temporale e organizzativa dell'emittente con lo svolgimento delle prestazioni fatturate è elemento probatorio rilevante: incongruenze possono essere interpretate come indizio dell'inesistenza delle prestazioni.
  • Nel reato di occultamento/distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) la ricostruzione può avvenire anche attraverso acquisizioni presso terzi; il rinvenimento della copia presso il destinatario può far presumere l'occultamento presso l'emittente.
  • L'applicazione della recidiva richiede una valutazione concreta e motivata del rapporto tra precedenti e reato attuale; non è sufficiente l'enunciazione formale dei precedenti senza collegamento alla pericolosità sociale attuale.
  • Le questioni di merito relative alla valutazione della prova sono, di norma, prerogativa del giudice di merito: la Cassazione interviene solo per vizi di motivazione, illogicità o vizio di diritto, non per rivalutare fattualmente le prove.
  • La prescrizione va calcolata secondo le norme combinate e, in materia tributaria, la commisurazione dei termini può essere estesa da specifiche disposizioni del d.lgs. 74/2000; non si può assumere la prescrizione senza il corretto computo dei termini.

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