Sentenza n. 1098/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento emesso dal Sindaco del Comune di Crotone, ordinanza n.-OMISSIS- del 18/11/2021 prot. n. -OMISSIS-– 18/11/2021 -10.35, con il quale è stato ordinato di adottare i necessari provvedimenti finalizzati all’eliminazione dell’inconveniente igienico-sanitario derivante dalla presenza di rifiuti ingombranti abbandonati a proprie cure e spese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti ingombranti e ripristino delle condizioni igienico-sanitarie, adottata ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco di Crotone gli aveva ordinato, in solido con il proprietario dell’area, di rimuovere rifiuti ingombranti e ripristinare lo stato dei luoghi entro quindici giorni. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e delle garanzie partecipative, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che il Comune non avrebbe esaminato né menzionato le osservazioni presentate nel procedimento. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere, incompletezza dell’istruttoria, violazione degli artt. 2, 3 e 21-septies l. 241/1990 e difetto assoluto di motivazione, sostenendo che la propria responsabilità fosse stata affermata sulla base di mere presunzioni e senza elementi certi, precisi e concordanti. Il ricorrente ha inoltre riferito che i materiali provenivano da beni danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 2020, che erano stati temporaneamente depositati all’esterno in attesa dello smaltimento, e che nell’area operavano altre attività commerciali ed erano frequenti abbandoni da parte di terzi. Il Comune ha chiesto il rigetto, evidenziando l’ammissione dello stesso ricorrente di avere depositato i materiali, le segnalazioni e diffide del proprietario dell’area e l’adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato l’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 nel senso che l’imputabilità dell’abbandono può essere accertata anche mediante presunzioni semplici, purché fondate su indizi gravi, precisi e concordanti, e può derivare tanto da condotte attive quanto omissive. Nel caso concreto, la responsabilità del ricorrente risultava dalla sua espressa ammissione di avere depositato nell’area il materiale ammalorato proveniente dalla propria attività commerciale dopo gli eventi alluvionali; inoltre, i rifiuti erano stati rinvenuti bruciati dalla Polizia locale a seguito di segnalazione dei Vigili del Fuoco. La comunicazione e-mail asseritamente inviata alla società incaricata della raccolta non è stata ritenuta idonea a escludere la responsabilità: non era provato né l’effettivo invio né la ricezione e, comunque, in assenza di un riscontro, non autorizzava il deposito dei materiali all’esterno del locale per un tempo indefinito. Il motivo relativo alla mancata valutazione delle osservazioni procedimentali è stato respinto perché le circostanze dedotte non avrebbero comunque potuto condurre a un esito diverso, sicché il vizio procedimentale non giustificava l’annullamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
L’imputabilità dell’abbandono può essere accertata anche indirettamente mediante presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti; la responsabilità può derivare da condotte attive o omissive.
art. 3 l. 241/1990
Il vizio di motivazione e di mancato esame delle osservazioni non comporta l’annullamento quando, sulla base degli elementi acquisiti, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-septies l. 241/1990
La carenza motivazionale dedotta non è stata qualificata come nullità, poiché l’ordinanza indicava gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dell’imputazione.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici possono essere utilizzate dall’amministrazione per provare indirettamente l’imputabilità dell’inquinamento o dell’abbandono di rifiuti, quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, l’obbligo di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi può essere imposto al proprietario o al titolare di un diritto reale o personale di godimento soltanto quando la violazione sia a lui imputabile a titolo di dolo o colpa, ma tale imputabilità può essere provata anche mediante presunzioni semplici fondate su indizi gravi, precisi e concordanti.
- La responsabilità per abbandono di rifiuti può derivare non solo da una condotta attiva di deposito, ma anche da una condotta omissiva, quando il soggetto, pur avendo collocato o detenuto i materiali nell’area, non provveda al loro tempestivo e regolare smaltimento.
- La mera iniziativa del detentore di contattare il soggetto incaricato della raccolta non esclude la responsabilità per abbandono quando non sia provato l’invio o la ricezione della richiesta e, comunque, in assenza di conferma, il materiale sia lasciato all’esterno del locale per un tempo indefinito.
- Il mancato esame analitico delle osservazioni procedimentali non conduce all’annullamento del provvedimento quando il giudice accerti che le circostanze dedotte non avrebbero potuto determinare un diverso contenuto della decisione.
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