Ordinanza n. 554/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del decreto prefettizio n.0067477 del 24/02/2026 – Prefettura di Milano, notificato alla ricorrente, recante diniego dell’istanza di rilascio della licenza ex art.134 T. U. L. P. S. (classe funzionale C, ambito territoriale 4 – Milano e Monza Brianza, come da atti del procedimento); - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi incluse le note istruttorie prefettizie e le comunicazioni della Questura richiamate nel decreto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di diniego dell'istanza di rilascio della licenza ex art. 134 TULPS, classe funzionale C, ambito territoriale 4
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto prefettizio plurimotivato con cui è stata respinta l'istanza di rilascio della licenza ex art. 134 TULPS, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal provvedimento emergono, in particolare, contestazioni concernenti il possesso dei requisiti di affidabilità previsti dall'art. 11 TULPS: la Prefettura avrebbe rilevato la carenza, in capo al soggetto istante, dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in ragione della natura personale dell'autorizzazione di polizia, nonché la costituzione della società in Italia da parte di una persona gravata da molteplici precedenti di polizia relativi a gravi illeciti di rilevanza penale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Allo stato degli atti, non è stata fornita adeguata prova del possesso dei requisiti di affidabilità richiesti dall'art. 11 TULPS, sia con riferimento alla natura personale dell'autorizzazione e alla conseguente rilevanza dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, sia con riferimento ai molteplici precedenti di polizia della persona che ha costituito la società in Italia. Il Collegio ha tuttavia disposto un adempimento istruttorio, ordinando alla Prefettura di Milano di depositare entro trenta giorni copia del decreto impugnato, non presente nel fascicolo, e degli atti endoprocedimentali posti a base dell'istruttoria e del diniego, ai sensi degli artt. 46 e 65, comma 2, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate ai sensi dell'art. 57 c.p.a., in ragione delle peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 134 TULPS
La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di rilascio della licenza di pubblica sicurezza richiesta dalla società.
art. 11 TULPS
I requisiti di affidabilità previsti dalla norma sono stati ritenuti, allo stato degli atti, non adeguatamente dimostrati, anche alla luce della natura personale dell'autorizzazione e dei precedenti di polizia riferiti alla persona che ha costituito la società.
art. 46 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dell'ordine rivolto alla Prefettura di depositare il decreto impugnato e gli atti rilevanti.
art. 65, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale ulteriore fondamento dell'adempimento istruttorio disposto nei confronti dell'amministrazione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR si è pronunciato, respingendola per carenza del fumus boni iuris.
art. 57 c.p.a.
Applicato per compensare le spese della fase cautelare.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare di un diniego di licenza di pubblica sicurezza ex art. 134 TULPS, il possesso dei requisiti di affidabilità previsti dall'art. 11 TULPS deve risultare adeguatamente dimostrato già allo stato degli atti esaminabili dal giudice.
- La natura personale dell'autorizzazione di polizia può rendere rilevante, ai fini della verifica dell'affidabilità, l'effettiva titolarità dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del soggetto istante.
- Nella valutazione dell'affidabilità richiesta per una licenza di pubblica sicurezza possono assumere rilievo i molteplici precedenti di polizia riferiti alla persona che ha costituito la società richiedente.
- Quando il provvedimento impugnato e gli atti istruttori posti a suo fondamento non risultano depositati, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito della documentazione necessaria per completare l'istruttoria processuale, anche se la domanda cautelare viene contestualmente respinta per carenza del fumus boni iuris.
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