Sentenza del 24/07/2015 n. 6737 - Comm. Trib. Prov. Milano
ICI - Decadenza dal potere di accertamento - Notificazione nel mese di gennaio del sesto anno successivo allo scadere del termine per il pagamento - Carenza di potere - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'atto impositivo è stato dichiarato illegittimo per intervenuta decadenza del Comune dal potere di accertamento. La notifica effettuata nel gennaio del sesto anno successivo è risultata tardiva, poiché il termine ultimo era il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'accertamento perché notificato nel mese di gennaio del sesto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, il Comune deve notificare l'accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. La notifica oltre tale termine comporta la decadenza dell'ente dal potere di accertamento e la conseguente carenza di potere.
Norme richiamate
Art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
La norma stabilisce un termine perentorio entro il quale il Comune deve notificare l'accertamento. Il termine scade il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno di riferimento; una notifica effettuata nel gennaio dell'anno seguente è tardiva e rende illegittimo l'atto per carenza di potere dell'ente.
Massime di principio
- Per gli accertamenti ICI soggetti all'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, occorre verificare l'anno in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato e aggiungere cinque anni: la notifica deve comunque avvenire entro il 31 dicembre dell'ultimo anno utile.
- La notifica effettuata dopo il 31 dicembre del quinto anno, anche se soltanto nel gennaio successivo, è normalmente tardiva e determina la decadenza del Comune dal potere di accertamento.
- La decadenza riguarda il potere stesso dell'ente di emettere o notificare validamente l'accertamento; pertanto l'atto tardivo può essere annullato senza che sia necessario esaminare nel merito la pretesa tributaria.
- In casi analoghi è essenziale controllare l'anno d'imposta, la scadenza originaria del versamento, la data effettiva di perfezionamento della notifica e l'eventuale applicabilità di norme speciali di sospensione o proroga dei termini.
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