Sentenza n. 1006/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente la Retribuzione Professionale Docente e condannato il Ministero al pagamento di euro 1.094,16, oltre accessori e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano n. 74/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La decisione aveva accertato il diritto alla Retribuzione Professionale Docente prevista dall’art. 7 del CCNL del personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, in relazione al servizio prestato nell’anno scolastico 2020/2021, condannando il Ministero al pagamento di euro 1.094,16, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, nonché delle spese processuali. La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notifica della sentenza e del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva adempiuto. Ha inoltre evidenziato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha chiesto quindi la condanna del Ministero all’esecuzione della sentenza e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Oristano era stata notificata al Ministero il 2 aprile 2025, era passata in giudicato come attestato dalla Cancelleria il 13 novembre 2025 e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 30 aprile 2026, quando era ormai decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero, costituitosi con atto di mera forma, è stato condannato a dare piena e completa esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente il beneficio economico stabilito dal giudice del lavoro, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventualità di persistente inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il dirigente responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell’Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’adempimento e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere inutilmente decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva; decorso tale termine, il creditore può agire per ottenere l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente nei capitoli destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso; tale strumento può essere utilizzato dal commissario ad acta incaricato dell’esecuzione.
art. 7 CCNL del personale del comparto scuola del 15 marzo 2001
Prevede la Retribuzione Professionale Docente riconosciuta alla ricorrente dal giudicato del giudice del lavoro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato che abbia condannato un’amministrazione statale al pagamento di somme di denaro, quando l’amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, l’azione esecutiva non può essere esercitata prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; una volta inutilmente decorso tale termine, il giudice può ordinare all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando l’esercizio dei suoi poteri al persistente inadempimento dell’amministrazione entro il termine assegnato e individuando le attività necessarie per dare attuazione al giudicato.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può utilizzare gli strumenti previsti dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, incluso il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio.
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