Cassazione Civile, Ordinanza n. 00184/2026 del 03/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa per far dichiarare inefficace, ai sensi della disciplina revocatoria fallimentare, un pagamento eseguito in periodo sospetto mediante assegno circolare per l'importo di euro 50.000. Secondo la procedura, il pagamento sarebbe stato effettuato in favore della società poi divenuta resistente e avrebbe dovuto essere revocato con conseguente restituzione della somma. La Corte d'appello aveva però rigettato la domanda, ritenendo che la procedura non avesse allegato tempestivamente la gratuità dell'atto e, soprattutto, non avesse provato la scientia decoctionis in capo all'accipiens, cioè la conoscenza effettiva e concreta dello stato di insolvenza della debitrice. Con il ricorso per cassazione la procedura ha dedotto: violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, sostenendo che un fatto decisivo sarebbe emerso solo a istruttoria chiusa; errata qualificazione dell'azione e mancata considerazione della natura gratuita del pagamento fatto per debito altrui; contraddittorietà della motivazione sul regime probatorio; violazione dei criteri probatori dell'art. 67 l.fall. e delle presunzioni; erronea valutazione degli indizi offerti (modalità di pagamento, protesti, bilanci, stampa, esecuzioni, Centrale rischi, CAI, comunicazioni ai creditori).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, il secondo e il sesto motivo perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata o perché miravano, in sostanza, a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto infondate le doglianze centrali sul regime della prova della scientia decoctionis, confermando che, in revocatoria fallimentare, la procedura deve provare la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza da parte del terzo, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, e che la valutazione degli indizi compiuta dal giudice di merito, se logicamente motivata, è insindacabile in cassazione. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, l.fall.
Per l'azione revocatoria degli atti a titolo oneroso e dei pagamenti, la procedura deve provare che il terzo conosceva effettivamente lo stato di insolvenza del debitore al momento dell'atto.
art. 64 l.fall.
Richiamato solo dalla ricorrente come diversa possibile qualificazione dell'atto; la Corte non ne fa applicazione, rilevando che la domanda introdotta era stata impostata sull'art. 67 l.fall.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova resta a carico della procedura che agisce in revocatoria; non può essere spostato sul convenuto per effetto di omissioni difensive o di comportamenti processuali.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni possono essere utilizzate per dimostrare la conoscenza dell'insolvenza, ma devono fondarsi su fatti noti idonei a inferire il fatto ignoto.
art. 2729 c.c.
Gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; la loro selezione e valutazione appartiene al giudice di merito, se sorretta da motivazione adeguata.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, non quando si contesta la valutazione delle prove ritualmente acquisite.
art. 116 c.p.c.
Consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti.
art. 101 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per il contraddittorio; la Corte esclude che vi fosse stata una violazione del principio nel caso concreto.
art. 166 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di contraddittorio e difese tardive.
art. 167 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di preclusioni difensive.
art. 183 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione all'eventuale necessità di provocare il contraddittorio su fatti sopravvenuti o emersi in istruttoria.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sul giusto processo e sul contraddittorio.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della denunciata lesione del diritto di difesa.
art. 113 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte ravvisi una violazione.
art. 65 ord. giud.
Richiamato nei motivi, ma non assume ruolo decisivo nella ratio della decisione.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo per censurare la motivazione, ma la Corte esclude la contraddittorietà denunciata.
art. 45 l.fall.
Richiamato nel sesto motivo insieme all'art. 67 l.fall., senza autonoma decisività nella decisione.
art. 92, comma 1, c.p.c.
Richiamato per osservare che il comportamento processuale delle parti rileva ai fini della liquidazione delle spese.
art. 96 c.p.c.
Richiamato come possibile reazione processuale alla violazione dei doveri di lealtà.
art. 395 n. 1 c.p.c.
Richiamato quale rimedio nel caso di dolo della parte, non pertinente alla domanda proposta.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall., la procedura che agisce in giudizio deve provare la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza da parte del terzo accipiens alla data del singolo pagamento impugnato; non è sufficiente la mera conoscibilità astratta della crisi.
- La prova della scientia decoctionis può essere fornita anche per presunzioni, ma gli indizi valorizzabili devono essere gravi, precisi e concordanti; la loro selezione e la inferenza logica dal fatto noto al fatto ignoto appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è adeguata.
- La violazione del diritto di difesa o del contraddittorio non può essere dedotta per ottenere la riedizione del giudizio sulla base di fatti che la parte avrebbe potuto allegare e provare secondo le ordinarie regole processuali; il comportamento omissivo della controparte non sposta l'onere della prova né consente l'introduzione di una domanda nuova tardiva.
- La censura ex art. 2697 c.c. è ammissibile in cassazione solo se il giudice abbia invertito l'onere probatorio, non quando si contesta la valutazione delle prove o la ritenuta insufficienza degli elementi indiziari.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non ritualmente introdotte o acquisite d'ufficio oltre i poteri consentiti; non può essere invocata per criticare il merito della valutazione probatoria.
- Il giudice di merito, nell'interpretazione e qualificazione della domanda, può ricostruire il contenuto sostanziale della pretesa al di là delle espressioni letterali usate dalla parte, purché resti nei limiti del chiesto e non trasformi d'ufficio l'azione in una diversa da quella proposta.
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