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Ordinanza

Ordinanza n. 1001/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento 1) del PEI 2025/2026 nella parte in cui prevede 18h di sostegno nonostante la necessità di 30h settimanali; 2) GLO del 17/10/2025 se ed in quanto lesivo in quanto non riporta la necessità di 30h di cui al precedente GLO del 20/6/2025; 3)provvedimenti di cui non si conoscono gli estremi, con i quali l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ambito Provinciale hanno assegnato per l'anno scolastico 2025/2026 solo 18 ore di sostegno settimanali inferiori alle 30 come previste dalla verifica del PEI 2024/2025, inferiori a quelle necessarie in relazione alla disabilità; 4) ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale comunque lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti e per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per l' anno 2025/2026 per 30 ore; E per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per 30 ore di frequenza scolastica anno 2025/2026.

Giustizia amministrativa202506029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza di nomina o sostituzione del commissario ad acta nell'ambito dell'esecuzione della sentenza che aveva riconosciuto il diritto del minore a 30 ore settimanali di sostegno

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel giudizio principale i genitori del minore avevano impugnato il PEI 2025/2026, il verbale del GLO e gli atti con cui le amministrazioni scolastiche avevano assegnato 18 ore settimanali di sostegno anziché 30, chiedendo anche la declaratoria del diritto del minore a usufruire di 30 ore. Il TAR aveva accolto il ricorso con sentenza semplificata n. 8401 del 23 dicembre 2025 e, in caso di mancata ottemperanza entro quindici giorni dalla comunicazione, aveva nominato quale commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega. La dirigente della Direzione generale aveva contestato la propria nomina per incompetenza dell'ufficio, sostenendo che il ruolo spettasse all'USR Campania, rinunciando all'incarico e chiedendo la nomina di un diverso commissario ad acta. L'istanza sottoposta al TAR riguardava quindi la modifica della nomina commissariale nell'ambito dell'esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza della dirigente, richiamando integralmente la motivazione dell'ordinanza collegiale n. 690 del 2 febbraio 2026 e di successive ordinanze di identico contenuto, assunte quale precedente. Il Collegio ha rilevato che la richiesta era identica a quella già esaminata e che non sussistevano le condizioni per l'attivazione del commissario ad acta nel giudizio in epigrafe. La pronuncia non riapre il merito della controversia sulle ore di sostegno e non modifica la sentenza favorevole ai genitori; decide esclusivamente sull'ammissibilità dell'istanza relativa al commissario ad acta. Disposta la comunicazione alle parti e al soggetto istante, con oscuramento dei dati personali e sanitari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    nomina Commissario ad acta

    La sentenza aveva utilizzato tale disposizione per nominare il commissario ad acta, con il compito di compiere gli atti necessari all'esecuzione della pronuncia in caso di mancata ottemperanza.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Un'istanza volta a contestare o modificare la nomina del commissario ad acta è inammissibile quando ripropone una richiesta già esaminata e definita dal giudice con precedente ordinanza, senza che ricorrano condizioni nuove per l'attivazione del commissario nel giudizio.
  • La nomina del commissario ad acta disposta in sentenza ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a. è funzionale all'esecuzione della decisione e deve essere valutata secondo i presupposti e i limiti indicati nella sentenza e nelle successive determinazioni del giudice dell'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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