Cassazione Penale, Sentenza n. 41563/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del 10/11/2021 che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP nei confronti del ricorrente per i reati indicati (artt. 416, 648-bis e 648-ter cod. pen., con aggravamento ex art. 416-bis). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari.
La decisione
Il difensore ha rinunciato al ricorso con nota dell'8/09/2022, avendo nel frattempo il giudice che aveva disposto la misura provveduto alla sua revoca. La Corte ha ritenuto che la rinuncia sopravvenuta, conseguente alla revoca della misura, determini la carenza di interesse e quindi l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse alla decisione. La Corte ha inoltre statuuto che, in tale ipotesi, non si applica la condanna alle spese né la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, atteso che non si configura soccombenza della parte. La sentenza è stata dichiarata inammissibile; nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Reato posto a fondamento dell'azione penale (associazione). Citato come titolo di reato contestato ma non oggetto di specifica disamina nella decisione di inammissibilità
art. 648-bis cod. pen.
Reato posto a fondamento dell'azione penale (riciclaggio). Citato tra i reati contestati
art. 648-ter cod. pen.
Reato posto a fondamento dell'azione penale (impiego di proventi illeciti). Citato tra i reati contestati
art. 416-bis cod. pen. (aggravante)
Aggravante di tipo associativo (mafia) indicata come circostanza aggravante dei reati contestati
art. 314 cod. proc. pen.
La Corte richiama la possibilità di una pronuncia 'ex art. 314' (richiesta di pronuncia sulla fondatezza dei motivi anche quando la misura è venuta meno); qui però non è stato evidenziato un interesse dell'imputato a tale pronuncia, motivo per cui si è ritenuta l'inammissibilità per carenza di interesse
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (citate)
Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Rv. 282397; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Reznnuves, Rv. 272308
La giurisprudenza consolidata afferma che la sopravvenuta rinuncia a un ricorso, risultante dalla revoca della misura cautelare, determina l'inammissibilità per carenza di interesse e che in tale ipotesi non si applicano condanne alle spese né sanzioni pecuniarie
Massime di principio
- Se la misura cautelare oggetto del ricorso viene revocata prima della decisione, sussiste di regola carenza di interesse e il ricorso per cassazione diventa inammissibile.
- La sopravvenuta rinuncia del ricorrente conseguente alla revoca della misura determina l'inammissibilità per mancanza di interesse; per evitare l'inammissibilità bisogna dimostrare un interesse residuo (ad esempio chiedere espressamente la pronuncia ai sensi dell'art. 314 c.p.p. e motivarne l'utilità).
- Quando l'inammissibilità è determinata dalla mancanza di interesse sopravvenuta, non si applica la condanna alle spese processuali né la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, poiché non si configura soccombenza.
- È utile, in presenza di revoca della misura, valutare se sussistono altri profili di interesse a ottenere una pronuncia (es. chiarimenti sulla interpretazione di questioni giuridiche rilevanti), da dedurre espressamente nel ricorso per evitare l'inammissibilità.
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