Sentenza n. 647/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione lavoro, n. 292/2024, che aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio della carta elettronica per le annualità indicate in sentenza
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione lavoro, n. 292/2024, pubblicata l’8 marzo 2024, notificata il 4 febbraio 2025 e passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per le annualità indicate. Ha documentato la notifica della sentenza al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che il giudicato fosse stato eseguito. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha dato esecuzione alla sentenza il 12 gennaio 2026; la ricorrente ha quindi chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’amministrazione ha riconosciuto e documentato l’effettiva soddisfazione del credito oggetto dell’ottemperanza. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese, liquidate in 250 euro oltre accessori di legge e distratte in favore del difensore antistatario. La condanna è stata disposta secondo il criterio della soccombenza virtuale, dato che l’esecuzione è intervenuta tardivamente e soltanto dopo la notifica del ricorso.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Alla luce di quanto ora esposto al Collegio non resta che dichiarare cessata la materia del contendere, essendo stata riconosciuta e documentata l’effettiva soddisfazione del credito per il quale la ricorrente ha agito in ottemperanza.
La soddisfazione documentata, nel corso del giudizio, della pretesa azionata in ottemperanza comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Con ricorso notificato e depositato in data 16.12.2025, parte ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 (c.d. “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”) per le annualità ivi indicate.
La disposizione è la base normativa del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il cui diritto era stato riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
art. 14 d.l. n. 669/1996
A fondamento della domanda deduce, comprovandolo con pertinente documentazione, che la sentenza è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, è passata in giudicato ed è pure decorso, al tempo della notifica del presente ricorso, il termine dilatorio di 120 giorni, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.
L’azione esecutiva è stata proposta dopo la notificazione del giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l’amministrazione dà effettiva esecuzione al giudicato e la soddisfazione della pretesa è documentata, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- Se l’amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza e con ritardo, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se la pretesa è stata soddisfatta prima della decisione.
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