Cassazione Penale, Sentenza n. 16237/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la loro istanza di revisione della sentenza di condanna per concorso nel reato di ricettazione. La difesa aveva prodotto una consulenza tecnica di parte, basata su un nuovo metodo scientifico, sostenendo che le piastre telefoniche sequestrate agli imputati fossero compatibili soltanto con materiali di scarto e incompatibili con le piastre sottratte alla Telecom, e lamentava che la Corte d'appello avesse effettuato un'inammissibile valutazione di merito ex art. 634 cod. proc. pen. senza contraddittorio e senza considerare adeguatamente i risultati della consulenza quale "prova nuova" in grado di incrinare il giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello, in sede di prima valutazione ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., abbia il potere-dovere di svolgere una valutazione preliminare concreta e prognostica della pertinenza, rilevanza e idoneità delle "nuove" prove a determinare il proscioglimento, potere che può portare alla declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza. Nel caso di specie la Corte territoriale ha confrontato il novum con il compendio probatorio pregresso (coincidenza temporale tra furto e consegna delle piastre, presenza di piastre integre, riprese di videosorveglianza) e ha ritenuto che la consulenza tecnica difensiva, pur basata su un nuovo metodo, non negasse "ictu oculi" la validità del precedente compendio probatorio né fosse idonea a demolirlo. I motivi sono stati dichiarati infondati o aspecifici. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00 (ex art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
Attribuisce alla Corte d'appello, nella fase preliminare, il potere-dovere di una valutazione prognostica e concreta della pertinenza, rilevanza e idoneità delle "nuove" prove a determinare il proscioglimento; tale valutazione può condurre a declarare inammissibile la richiesta quando la sua infondatezza sia evidente "ictu oculi", senza approfonditi esami.
Riguarda l'istituto della revisione; la Corte ricorda che le "prove nuove" devono essere effettivamente idonee a demolire il compendio probatorio originario per ottenere l'esito favorevole della revisione.
Collegato al procedimento di revisione e richiamato nel quadro delle valutazioni preliminari; sottolinea la funzione della Corte d'appello nell'esame della richiesta di revisione.
Prevede le conseguenze economiche a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; applicata per la condanna alle spese processuali e per il pagamento alla Cassa delle ammende.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite formale sulle censure in cassazione (termini e contenuto dei motivi) che i ricorrenti dovevano rispettare nella formulazione dei motivi di impugnazione.
Massime di principio
- La Corte d'appello, in sede di esame preliminare ex art. 634, può svolgere una valutazione concreta e prognostica della pertinenza, rilevanza e idoneità delle prove new ("nova").
- La declaratoria di inammissibilità per "manifesta infondatezza" richiede che l'infondatezza sia evidente "ictu oculi", senza necessità di approfonditi esami, ma ancorata alla realtà processuale.
- Non costituisce "prova nuova" sufficiente a giustificare la revisione qualsiasi nuovo studio o metodo che si limiti a proporre una diversa valutazione critica di fatti già processualmente accertati, se non nega la validità scientifica delle basi della condanna.
- La valutazione preliminare non può tradursi in una penetrante anticipazione del giudizio di merito, ma può confrontare il novum con le prove pregresse per verificarne l'idoneità a determinare il proscioglimento.
- Se la nuova prova non appare, anche in prima analisi, idonea a demolire il compendio probatorio originario, l'istanza di revisione può essere dichiarata inammissibile e sanzionata con spese e ammenda.
- Nella redazione di una istanza di revisione è essenziale documentare chiaramente la novità dell'elemento probatorio e dimostrare concretamente (non solo teoricamente) come esso possa, se accertato, determinare un ragionevole dubbio tale da invalidare il precedente giudizio.
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