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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25290/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento trae origine da una sentenza del Tribunale di Bologna, emessa all'esito di giudizio abbreviato, che aveva condannato l'imputato per resistenza a pubblico ufficiale. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione lamentando: (1) l'omesso riconoscimento di due aggravanti contestate in fatto, ossia la commissione del fatto da parte di due persone riunite e l'uso di un'arma impropria, identificata nel bidone della spazzatura lanciato contro gli operanti; (2) l'illegittima concessione delle attenuanti generiche, ritenute fondate in modo sostanzialmente automatico sulla scelta del rito abbreviato e nonostante i precedenti specifici; (3) l'omessa applicazione della disciplina del concorso formale ex art. 81, comma 2, c.p., poiché la condotta sarebbe stata tenuta contro due agenti di polizia; (4) l'illegalità della pena, determinata sotto il minimo edittale che, tenuto conto del bilanciamento delle circostanze e della riduzione per il rito, sarebbe stato pari a mesi 2 e giorni 20 di reclusione. In sede di discussione, il Procuratore generale ha chiesto comunque il rigetto del ricorso, sostenendo che nel giudizio abbreviato secco il giudice non potrebbe rilevare aggravanti non contestate in assenza di contraddittorio, ai sensi dell'art. 521, comma 1, c.p.p.

La decisione

La Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna, in diversa persona fisica, limitatamente ai punti relativi alle circostanze attenuanti generiche e al correlato giudizio di bilanciamento, al concorso formale tra i reati in relazione ai due agenti di polizia e alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo sulle aggravanti, fondato il secondo, il terzo e il quarto. In particolare, ha escluso che l'aggravante dell'uso dell'arma impropria fosse contestata in fatto, mentre ha ritenuto che l'attenuante generica non potesse essere riconosciuta in base alla sola scelta del rito abbreviato; ha inoltre affermato che la condotta posta in essere contro due pubblici ufficiali integra concorso formale e che la pena era stata determinata sotto il minimo edittale applicabile.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    norma incriminatrice della resistenza a pubblico ufficiale per cui è intervenuta la condanna di primo grado

  • art. 339, comma primo, c.p.

    richiamato per le aggravanti della commissione del fatto da più persone riunite e dell'uso di arma impropria; la Corte distingue tra aggravante desumibile dal capo e aggravante valutativa non autoevidente

  • art. 521, comma 1, c.p.p.

    richiamato dal Procuratore generale per sostenere che, nel rito abbreviato secco, il giudice non può ritenere sussistente un'aggravante non contestata

  • art. 81, comma secondo, c.p.

    invocato nel ricorso per chiedere la disciplina del concorso formale in relazione alla condotta tenuta verso due agenti di polizia; la Corte però richiama il concorso formale nella sostanza ai fini della nuova valutazione

  • art. 81, comma primo, c.p.

    richiamato dalla Corte, con riferimento alla giurisprudenza sulle condotte poste in essere contro più pubblici ufficiali nel medesimo contesto fattuale

  • art. 62-bis c.p.

    non citato espressamente nel testo, ma le attenuanti generiche sono oggetto del secondo motivo; la Corte afferma che non possono fondarsi sulla sola scelta del rito abbreviato

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato secco il giudice non può attribuire efficacia a un'aggravante non contestata in termini tali da violare il principio di correlazione tra accusa e sentenza; resta però possibile valorizzare solo le aggravanti effettivamente desumibili in modo chiaro dal capo di imputazione e non quelle meramente valutative o non autoevidenti.
  • La scelta del rito abbreviato non può essere utilizzata come autonoma e sufficiente ragione per riconoscere le attenuanti generiche, perché ciò comporterebbe una duplicazione di effetti premiali già previsti ex lege dalla riduzione di pena per il rito.
  • Quando una condotta di resistenza o violenza si rivolge, nel medesimo contesto fattuale, contro più pubblici ufficiali, ricorre un concorso formale di reati e non un'unica violazione assorbente.
  • La pena non può essere determinata al di sotto del minimo edittale applicabile all'esito del corretto bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti e della riduzione per il rito; ove ciò avvenga, la statuizione è illegale e va corretta in sede di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiConcorso di personeNullità processuale

Testo integrale

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