Cassazione Penale, Sentenza n. 12193/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17/02/2023 che aveva confermato la condanna (pena: 1 anno di reclusione) per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di dimora (art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159). Il fatto contestato: il 27/03/2014 Solina era fuori dal comune di dimora (Brusciano) e alla guida di un'auto senza patente. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) censura per avere la Corte di appello dichiarato inammissibili i motivi nuovi di appello ex art. 585, comma 4, c.p.p., con i quali si chiedeva l'assoluzione perché, dopo la sospensione della misura per lunga detenzione, non era stata rivalutata l'attualità e la persistenza della pericolosità sociale; argomentazione rafforzata con richiamo al principio di diritto delle Sezioni Unite (Iacoviello); (2) censura per omissione nella concessione delle circostanze attenuanti generiche e mancata valutazione positiva della confessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e assorbente. Ha rilevato che la Corte di appello non ha valutato correttamente la necessità di verificare la persistenza dell'attualità della pericolosità sociale alla data della notifica del provvedimento applicativo e alla data della violazione, soprattutto in presenza di sospensione della misura per effetto di lunga detenzione. Richiamando le Sezioni Unite (Iacoviello) e la giurisprudenza successiva nonché la pronuncia della Corte costituzionale n. 291/2013, la Cassazione ha affermato che non è perseguibile la violazione della sorveglianza speciale senza previa rivalutazione della pericolosità da parte del giudice della prevenzione quando l'esecuzione della misura era stata sospesa per stato detentivo. Ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra corte. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo, le altre censure non sono state esaminate nel merito.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale)
Norma che punisce la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale; applicazione ritenuta nulla in assenza della verifica della persistenza dell'attualità della pericolosità quando l'esecuzione della misura era stata sospesa per lunga detenzione.
art. 585, comma 4, c.p.p. (motivi nuovi di appello)
I motivi nuovi sono ammissibili se funzionalmente connessi ai motivi originari; la Corte di merito deve valutare la connessione e il contesto temporale (es. intervenuta giurisprudenza) prima di dichiararne l'inammissibilità.
art. 12 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (trasfuso poi nell'art. 15 d.lgs. n. 159/2011)
La Corte costituzionale con sentenza n. 291/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte che non prevedeva la rivalutazione della pericolosità sociale nel caso di sospensione della misura per stato detentivo, imponendo quindi la necessità di verifica della persistenza della pericolosità all'atto della nuova esecuzione della misura.
Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018 (Iacoviello)
Principio di diritto enunciato: non è configurabile il reato di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale quando l'esecuzione della misura era stata sospesa per lunga detenzione, senza una rivalutazione giudiziale della persistenza della pericolosità al momento della nuova applicazione.
Sez. 1, n. 36583 del 28/03/2017 (Maffi)
Conferma dell'obbligo di tener conto della pronuncia della Corte costituzionale n. 291/2013 e dell'esigenza di rivalutazione della pericolosità sociale nelle ipotesi di sospensione dell'esecuzione della misura per effetto del periodo detentivo antecedente.
Corte costituzionale, sentenza n. 291/2013
Ha imposto che, quando l'esecuzione di una misura di prevenzione è sospesa a causa dello stato detentivo, l'organo applicativo della misura deve valutare, anche d'ufficio, la persistente pericolosità sociale al momento della nuova esecuzione; tale valutazione è necessaria per rispettare i principi di uguaglianza e di diritto di difesa.
Massime di principio
- Se l'esecuzione di una misura di prevenzione personale (es. sorveglianza speciale) è stata sospesa per lunga detenzione, non si può sanzionare una successiva violazione senza che l'organo competente abbia previamente valutato l'attualità e la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato.
- I motivi nuovi di impugnazione ex art. 585, comma 4, c.p.p. sono ammissibili solo se hanno una connessione funzionale con i motivi già proposti; tuttavia, la comparsa di nuovi principi di diritto dopo il deposito dell'appello principale può giustificare l'ammissione e la valutazione dei motivi nuovi se rilevanti per la decisione.
- In procedure di merito riguardanti misure di prevenzione occorre sempre controllare le date: data di adozione della misura, periodo di sospensione per detenzione, data di notifica e data della presunta violazione, per verificare se è stata effettuata la necessaria rivalutazione della pericolosità.
- La mancata rivalutazione della pericolosità, quando richiesta, è vizio che può determinare l'annullamento della condanna e il rinvio per nuovo giudizio.
- Su rinvio la nuova cognizione dovrà accertare specificamente la persistenza dell'attualità della pericolosità e, solo se questa sussiste, potrà essere confermata l'applicazione della misura e la valutazione delle eventuali violazioni; nel nuovo giudizio saranno comunque valutabili anche confessione e circostanze attenuanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12167/2024 del 25/03/2024
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12168/2024 del 25/03/2024
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12169/2024 del 25/03/2024
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12170/2024 del 25/03/2024
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12171/2024 del 25/03/2024
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12172/2024 del 25/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →