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Sentenza

Sentenza n. 668/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n.60/2024, emessa nel giudizio R.G. n.205/2023 del Tribunale di Sulmona - Sezione Lavoro, pubblicata in data 31.05.2024, notificata il 04.06.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202500556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sulmona, Sezione Lavoro, n. 60/2024, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente per quattro annualità, per complessivi 2.000 euro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 60/2024 del Tribunale di Sulmona, Sezione Lavoro, pubblicata il 31 maggio 2024, notificata il 4 giugno 2024 e passata in giudicato. Tale pronuncia condannava il Ministero ad accreditare sulla Carta elettronica del docente l'importo nominale di 2.000 euro, relativo a quattro annualità del beneficio per la formazione. Nelle more del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha effettuato l'accredito; il ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'accredito intervenuto nelle more ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata in sede esecutiva. Ha posto le spese a carico del Ministero in base alla soccombenza virtuale: il ricorso era ammissibile e fondato ab origine, come confermato dall'adempimento intervenuto durante il giudizio. Le spese sono state liquidate in 1.200 euro, in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento integrale dell'obbligo stabilito dal giudicato, intervenuto nel corso del processo, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa esecutiva.
  • Quando l'amministrazione adempie nelle more del giudizio di ottemperanza, il giudice può regolare le spese secondo la soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione se il ricorso era ammissibile e fondato ab origine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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