Sentenza n. 7738/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento: - del Decreto n. 24408/2022 del Direttore Dipartimento Salute, Banda Larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano; - degli atti degli Enti del Servizio Sanitario Regionale presupposti al predetto atto e indicati nel medesimo; - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 6.07.2022, pubblicato in G.U.R.I in data 15.09.2022, e delle tabelle allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale del citato Decreto; - del decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I. del 26.10.2022: - di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato l’estinzione del giudizio, prendendo atto della rinuncia al ricorso notificata alle parti e del sopravvenuto difetto di interesse alla trattazione. Non è stata esaminata la legittimità degli atti impugnati né sono stati decisi i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione dell’andamento e dell’esito del giudizio.
Atto impugnato: Decreto del Direttore del Dipartimento Salute, Banda Larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano, unitamente agli atti presupposti e ai decreti ministeriali concernenti la materia oggetto di causa
Esito
La controversia
La ricorrente aveva chiesto l’annullamento del decreto provinciale, degli atti presupposti degli enti del Servizio Sanitario Regionale, del decreto interministeriale del 6 luglio 2022, delle relative tabelle e del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, nonché di ogni atto connesso o consequenziale. Prima dell’udienza di discussione, la ricorrente ha notificato alle parti intimate una dichiarazione di rinuncia al ricorso, motivata dal sopravvenuto difetto di interesse alla trattazione. Il testo non indica specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né espone censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione del ricorso nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, regolarmente notificata alle parti intimate, unitamente al sopravvenuto difetto di interesse alla trattazione, conduce alla dichiarazione di estinzione del giudizio quando il giudice non debba più esaminare la domanda principale.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti se l’andamento e l’esito della controversia lo giustificano.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 930/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 931/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 932/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 933/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 934/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 935/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →