Sentenza n. 1106/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n. -OMISSIS- del 29 settembre 2022, notificato al ricorrente in data 19 ottobre 2022, con cui il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi 3 (tre) dal 31 dicembre 2016 al 30 marzo 2017 per i motivi contenuti nella delibera del 5 luglio 2022 della Questura di Perugia-Consiglio provinciale di disciplina per la provincia di Perugia; - se, ed in quanto occorra, di tutti gli atti lesivi richiamati nel decreto sopra citato ed in particolare: -- della presupposta delibera adottata dalla Questura di Perugia-Consiglio provinciale di disciplina per la provincia di Perugia il 5 luglio 2022 con la quale è stata proposta l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi 3 (tre) ai sensi dell'art. 6, n. 1, in relazione all'art. 4, n. 18, del d.P.R. n. 737/1981, delibera notificata in data 19 ottobre 2022 unitamente al decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n. -OMISSIS- del 29 settembre 2022; -- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato anche allo stato non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Capo della Polizia che ha irrogato la sospensione dal servizio per tre mesi, sulla base della proposta del Consiglio provinciale di disciplina
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981, sostenendo che il procedimento disciplinare fosse stato avviato oltre il termine di 120 giorni decorrente dalla pubblicazione, dal deposito, dalla trasmissione o dall'irrevocabilità della sentenza penale che aveva definito il procedimento a suo carico. In secondo luogo, ha contestato la sussistenza dei presupposti della sospensione prevista dall'art. 6, n. 1, in relazione all'art. 4, n. 18, del d.P.R. n. 737/1981, sostenendo che gli episodi di pedinamento e molestia fossero stati qualificati dal giudice penale come banali e non integrassero condotte gravi, reiterate o lesive del decoro dell'amministrazione. Infine, ha dedotto la violazione dei principi di proporzionalità e gradualità della sanzione, il difetto di motivazione e la mancata considerazione dell'assenza di precedenti disciplinari, del fatto che le condotte fossero state commesse fuori servizio, della risalenza dei fatti e del periodo di sospensione cautelare già scontato. La vicenda penale, originariamente qualificata come atti persecutori, era stata riqualificata nella contravvenzione di molestie e definita per prescrizione; il giudice penale aveva tuttavia ritenuto credibili le dichiarazioni sulle reiterate condotte di pedinamento e molestia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che, non essendo stata notificata la sentenza all'amministrazione, il termine di 120 giorni decorresse dalla sua pubblicazione intesa come conoscenza qualificata. Tale conoscenza richiede la disponibilità di una copia conforme della sentenza completa e dell'attestazione formale della sua irrevocabilità; la precedente trasmissione di una sentenza non definitiva non era sufficiente, perché l'accertamento dei fatti poteva ancora essere rimesso in discussione. Poiché la sentenza definitiva con attestazione di irrevocabilità era stata comunicata all'amministrazione il 26 novembre 2021 e la contestazione era stata notificata l'11 febbraio 2022, il procedimento risultava tempestivo. Quanto ai motivi sostanziali, il TAR ha ritenuto integrati i presupposti dell'art. 6, n. 1, in relazione all'art. 4, n. 18, del d.P.R. n. 737/1981: le reiterate molestie, pur non accompagnate da violenza o minaccia e non idonee a integrare gli eventi di danno richiesti dall'art. 612-bis c.p., erano storicamente accertate, note anche agli organi di polizia e oggetto di eco sulla stampa locale, risultando incompatibili con il decoro delle funzioni di appartenente alla Polizia di Stato. La valutazione della gravità e della lesione del prestigio istituzionale rientra nella discrezionalità dell'amministrazione ed è sindacabile solo per travisamento, illogicità o incoerenza manifeste, non ravvisate nel caso concreto. Il Consiglio provinciale di disciplina aveva svolto un'istruttoria adeguata, considerato le difese dell'interessato e valorizzato l'assenza di precedenti disciplinari, escludendo la destituzione e applicando la più contenuta sospensione di tre mesi. Né il tempo trascorso dai fatti né la sospensione cautelare già scontata imponevano un'ulteriore riduzione della sanzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 9, comma 6, d.P.R. 737/1981
Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione.
Il termine di 120 giorni decorre dalla pubblicazione, intesa come conoscenza qualificata della sentenza; quando la sentenza non è stata notificata dall'interessato, occorre una conoscenza integrale e certa, risultante da copia conforme e dall'attestazione formale dell'irrevocabilità.
art. 6, n. 1, d.P.R. 737/1981
La sospensione può essere applicata per le mancanze previste dal precedente art. 4, qualora rivestano carattere di particolare gravità ovvero siano reiterate o abituali.
La sospensione è legittima quando la condotta riconducibile all'art. 4 sia particolarmente grave, reiterata o abituale; nel caso concreto la reiterazione delle molestie ha integrato tale presupposto.
art. 4, n. 18, d.P.R. 737/1981
Qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
La disposizione ricomprende anche condotte extralavorative incompatibili con il decoro delle funzioni; per gli appartenenti alla pubblica sicurezza rilevano i doveri di irreprensibilità sociale e di tutela della credibilità istituzionale.
art. 1 d.P.R. 737/1981
È richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di proporzionalità e gradualità delle sanzioni disciplinari.
art. 13 d.P.R. 737/1981
È richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di proporzionalità e gradualità delle sanzioni disciplinari.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato per il dedotto difetto di motivazione; il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione della sanzione.
art. 612-bis c.p.
La riqualificazione dalla fattispecie di atti persecutori a quella di molestie è stata ritenuta dipendente dalla mancata prova degli eventi di danno richiesti dalla norma, non dall'inesistenza storica delle condotte.
art. 660 c.p.
La sentenza penale aveva riqualificato l'originaria imputazione nella contravvenzione di molestie, poi dichiarata prescritta.
art. 27 reg. esec. c.p.p.
La cancelleria annota sull'originale della sentenza o del decreto di condanna l'irrevocabilità del provvedimento.
L'irrevocabilità della sentenza deve risultare formalmente dall'annotazione della cancelleria, non da mere deduzioni dell'amministrazione o dell'incolpato.
Massime di principio
- Ai fini del termine previsto dall'art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981, la pubblicazione della sentenza penale coincide con la conoscenza qualificata dell'amministrazione, che deve essere integrale, certa e documentata mediante copia conforme della sentenza e attestazione formale della sua irrevocabilità; la mera trasmissione di una sentenza non definitiva non fa decorrere il termine.
- Quando il procedimento penale accerta storicamente condotte reiterate, la loro riqualificazione da atti persecutori a molestie per la mancata prova degli eventi di danno previsti dall'art. 612-bis c.p. non impedisce che le medesime condotte rilevino disciplinarmente.
- Per l'appartenente alla Polizia di Stato, anche una condotta commessa fuori servizio può integrare un comportamento contrario al decoro delle funzioni ai sensi dell'art. 4, n. 18, del d.P.R. n. 737/1981, se idonea a incidere sulla credibilità dell'istituzione presso la collettività.
- La valutazione della gravità e della rilevanza disciplinare della condotta appartiene alla discrezionalità dell'amministrazione ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per travisamento dei fatti, illogicità, incoerenza o altri vizi macroscopici, senza sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa.
- In presenza di condotte reiterate incompatibili con il decoro delle funzioni, l'obbligo motivazionale sulla scelta della sanzione può essere assolto mediante il puntuale riferimento ai fatti addebitati; l'assenza di precedenti disciplinari può essere valorizzata per escludere una sanzione più grave, ma non impone necessariamente un'ulteriore riduzione della sospensione.
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