Sentenza n. 188/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento - del silenzio diniego avente ad oggetto la richiesta di accesso alla documentazione amministrativa inviata dalla ricorrente a mezzo p.e.c. alla p.a. in data 13 ottobre 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso a documentazione amministrativa e informazioni ambientali relative a una cava
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha chiesto al Comune documentazione relativa a una cava, comprendente l’autorizzazione all’esercizio, la delibera di copianificazione, le perizie giurate e i dati sui quantitativi annui e sulle caratteristiche dei materiali estratti. Ha qualificato tali dati come informazioni ambientali, sostenendo che l’accesso spetta a chiunque senza necessità di dichiarare un interesse e deducendo la violazione degli obblighi di motivazione, della disciplina generale sull’accesso documentale e dei limiti all’esclusione dell’accesso. Ha inoltre richiamato una pronuncia del TAR Toscana secondo cui i quantitativi estratti non sarebbero coperti dalla riservatezza commerciale. Il Comune e la società controinteressata hanno eccepito la genericità ed esploratività dell’istanza e hanno sostenuto l’accessibilità soltanto degli atti amministrativi già pubblicati, con esclusione della documentazione concernente gli aspetti operativi e commerciali dell’impresa. La ricorrente non ha replicato alle difese.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo l’istanza sufficientemente circostanziata e non meramente esplorativa. Ha affermato che gli atti relativi al titolo di legittimazione dell’attività di cava, indicati con data e numero, non sono sottratti all’accesso; tuttavia, quando tali atti sono agevolmente reperibili nell’Albo pretorio online o nella sezione Amministrazione trasparente, l’interessato deve ordinariamente acquisirli tramite la pubblicità istituzionale, salvo che gli elementi per individuarli e scaricarli non siano conosciuti o facilmente conoscibili. Il Comune avrebbe dovuto informare l’associazione di tale possibilità, invece di restare silente, ma tale omissione non ha determinato l’illegittimità sostanziale del diniego, poiché l’interesse effettivo riguardava soprattutto la documentazione ulteriore e i dati quantitativi e qualitativi relativi alla coltivazione della cava. Per tali informazioni opera il limite dell’art. 5, comma 2, lett. d), d.lgs. 195/2005, relativo alla tutela della riservatezza commerciale e industriale. Sebbene l’accesso alle informazioni ambientali sia riconosciuto a chiunque senza necessità di dichiarare l’interesse, quando il controinteressato deduce una causa oggettiva di esclusione fondata sulla riservatezza commerciale, l’istante deve allegare un interesse alla ostensione specifico, qualificato e circostanziato, così da consentire il bilanciamento tra accesso e riservatezza. Nel caso concreto l’associazione non aveva comunicato al Comune, né precisato in giudizio, quale specifico interesse giustificasse la prevalenza dell’accesso sulle esigenze di riservatezza aziendale. Il richiamo alla pronuncia del TAR Toscana è stato ritenuto non decisivo, anche perché quella decisione era stata riformata dal Consiglio di Stato e la comparabilità delle fattispecie non era piena. Ricorso respinto e spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il silenzio dell’amministrazione non ha consentito di ritenere assolto l’obbligo di motivazione; il Comune avrebbe dovuto indicare la reperibilità online degli atti già pubblicati, ma tale omissione non ha comportato l’accoglimento del ricorso.
artt. 22, comma 3, e 24 l. 241/1990
La disciplina generale dell’accesso è stata esaminata in rapporto alla richiesta di documentazione amministrativa e ai limiti derivanti dalla tutela della riservatezza aziendale.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma il ricorso è stato respinto perché la documentazione aziendale richiesta era soggetta al bilanciamento con la riservatezza commerciale e l’interesse all’ostensione non era stato specificamente allegato.
art. 3 d.lgs. 195/2005
L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.
L’accesso alle informazioni ambientali è tendenzialmente aperto e non richiede la dimostrazione originaria di un interesse qualificato; tuttavia, quando è opposta una causa oggettiva di esclusione per riservatezza commerciale, l’istante deve specificare e dimostrare la consistenza dell’interesse all’ostensione ai fini del bilanciamento.
art. 5, comma 2, lett. d), d.lgs. 195/2005
alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale
L’accesso alle informazioni ambientali può essere escluso quando l’ostensione arrechi pregiudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali e tale interesse prevalga, all’esito del bilanciamento, sull’interesse specifico all’accesso.
art. 3 d.P.R. 184/2006
La disposizione è stata richiamata per la comunicazione dell’istanza alla società controinteressata, che ha potuto opporsi per esigenze di riservatezza aziendale.
Massime di principio
- L’istanza di accesso a informazioni ambientali non è meramente esplorativa quando individua in modo circostanziato gli atti e i dati richiesti; la specificità dell’oggetto esclude l’inammissibilità per genericità anche se la richiesta comprende documentazione ulteriore collegata agli atti indicati.
- Gli atti amministrativi già pubblicati online e agevolmente individuabili mediante data, numero o altri elementi conosciuti dall’istante devono essere ordinariamente reperiti attraverso l’Albo pretorio online o la sezione Amministrazione trasparente; l’amministrazione, tuttavia, deve informare l’istante della relativa reperibilità e non può limitarsi al silenzio.
- Il principio di accessibilità delle informazioni ambientali da parte di chiunque, senza necessità di dichiarare un interesse, non esclude il bilanciamento con la riservatezza commerciale o industriale. Quando il controinteressato deduce una causa oggettiva di esclusione prevista dall’art. 5, comma 2, lett. d), d.lgs. 195/2005, l’istante deve allegare un interesse all’ostensione specifico, qualificato e circostanziato.
- La prevalenza dell’accesso ambientale sulla riservatezza aziendale deve essere valutata in concreto, considerando il contenuto delle informazioni richieste, il possibile effetto sulla posizione competitiva dell’operatore e il mercato nel quale esso opera. La mancata specificazione dell’interesse concreto all’ostensione può giustificare il diniego anche quando i dati richiesti abbiano astrattamente natura ambientale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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