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Sentenza

Sentenza n. 1146/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione in ordine alla richiesta di convocazione utile alla presentazione della domanda del visto di ingresso per motivi di studio inoltrata dal ricorrente; nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202513246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di convocazione per la presentazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla richiesta di attivazione del procedimento e di convocazione utile alla presentazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio, chiedendo altresì l’accertamento dell’illegittimità di ogni eventuale atto connesso, conseguente o presupposto non conosciuto. Nel corso del giudizio, dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l’appuntamento richiesto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano soddisfatto la pretesa sostanziale fatta valere con l’azione avverso il silenzio. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, poiché il lasso temporale tra la richiesta e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e l’amministrazione si era attivata in tempi ragionevoli. Il Ministero è stato tuttavia condannato a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso è divenuto privo di oggetto dopo l’attivazione del procedimento richiesto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa sostanziale dedotta in giudizio è stata integralmente soddisfatta nel corso del processo.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda amministrativa integra la soddisfazione della pretesa azionata quando la domanda giudiziale era diretta proprio all’attivazione del relativo procedimento.
  • Quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione attiva il procedimento richiesto e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il ricorso è seguito a breve distanza dalla richiesta amministrativa e l’amministrazione si è comunque attivata in tempi ragionevoli; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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