Sentenza n. 2918/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n.1323/2023 emessa dalla sez. Lav. del Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero all'erogazione del beneficio economico della Carta Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 1323/2023 del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero tramite PEC il 25 maggio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il beneficio economico di 500 euro annui mediante la Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.000 euro. Il ricorrente ha dedotto che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'entità del credito e senza fornire indicazioni sull'esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano. Ha ritenuto provati il passaggio in giudicato e la rituale notificazione del titolo, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha inoltre rilevato che l'amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali, e non aveva contestato il credito nell'an e nel quantum. Ha assegnato al Ministero 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per eseguire integralmente il pagamento di 1.000 euro. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, disponendo che provveda entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, a cura del ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e dei poteri del giudice amministrativo nell'accertare l'inottemperanza e impartire le prescrizioni necessarie all'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine senza pagamento, può essere proposta l'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede il beneficio economico della Carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto dal titolo giudiziale nella misura di 500 euro annui.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche.
- In presenza della prova del mancato pagamento e dell'assenza di contestazioni dell'amministrazione sull'esistenza e sull'entità del credito, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inadempimento e ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando il suo intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e specificandone tempi, compiti e modalità operative.
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