Cassazione Penale, Sentenza n. 10347/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 03/06/2022 del Tribunale di Roma che aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 512-bis c.p., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. (nell'ipotesi di agevolazione). Il ricorrente deduceva: violazione degli artt. 294 e 273 c.p.p. e carenza di motivazione sulla mancanza degli elementi costitutivi del reato e del dolo specifico; insufficiente motivazione e mancata indicazione di indizi per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1; inesistenza o venuta meno delle esigenze cautelari, anche alla luce dell'interrogatorio di garanzia che avrebbe dimostrato dissociazione o elementi di rescissione dal gruppo criminoso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questioni sollevate fossero, in gran parte, riepilogazioni e contestazioni valutative già affrontate dal Tribunale, la cui motivazione è stata giudicata adeguata, logica e non contraddittoria. La Corte ha condiviso che il Tribunale aveva fondato i gravi indizi su plurime intercettazioni, servizi di osservazione e documentazione, aveva motivatamente ritenuto sussistente il dolo specifico e aveva valutato congruamente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 sulla base della consapevolezza del contesto di 'ndrangheta romano. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto che non fosse stata superata la presunzione di sussistenza prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., rilevando la protrazione nel tempo delle condotte, il perdurante legame con l'organizzazione e precedenti elementi istruttori. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 512-bis c.p.
Norma del codice penale relativa al trasferimento fraudolento di valori; nel caso oggetto del ricorso il Tribunale ha ritenuto sussistenti gli elementi materiali e il dolo specifico richiesto per la contestazione.
art. 416-bis.1 c.p.
Aggravante collegata all'agevolazione di associazione di tipo mafioso; la Corte e il Tribunale hanno ritenuto provata la consapevolezza del contesto mafioso e la riconducibilità delle condotte a un disegno di agevolazione.
art. 294 c.p.p.
Disposizione riguardante la motivazione dei provvedimenti cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse reso una motivazione autonoma e adeguata sui gravi indizi, rispondendo alle eccezioni difensive.
art. 273 c.p.p.
Norma processuale richiamata dal ricorrente in tema di motivazione e di apprezzamento delle risultanze; la Corte non ha riconosciuto vizio nella motivazione del Tribunale.
art. 275 c.p.p. (comma 3)
Presunzione di perdurante pericolosità e incontestabilità delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che la presunzione non fosse stata superata dalla difesa, in considerazione della durata delle condotte e dei legami con l'organizzazione.
art. 616 c.p.p.
Norma cui la Corte fa riferimento per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione relativo a misure cautelari.
Giurisprudenza: Sez. 2, Sent. n. 31553 del 17/05/2017 (Paviglianiti)
Principio richiamato secondo il quale il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo se denuncia violazione di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito un semplice riesame dei fatti.
Giurisprudenza: Sezioni Unite (c.d. Modaffari +1) e altre sentenze richiamate
Richiamo storico-giurisprudenziale utilizzato dal Tribunale per ricostruire la sussistenza e la pervasività della "locale" romana di 'ndrangheta e giustificare l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione in materia di misure cautelari non ammette un sindacato libero sulla valutazione dei fatti: l'impugnazione è ricevibile solo se denuncia violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione.
- I gravi indizi di colpevolezza possono essere ritenuti sussistenti sulla base di una combinazione di intercettazioni, servizi di osservazione e acquisizioni documentali; la valutazione del giudice di merito su tali elementi è difficilmente sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- Per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 (agevolazione di associazione mafiosa) è necessario dimostrare, oltre all'elemento materiale, la consapevolezza dell'inserimento o del vantaggio derivante dal contesto mafioso: la presenza di elementi storici, investigativi e di notorietà del gruppo può essere ritenuta sufficiente a fondare tale consapevolezza.
- La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. può essere superata dalla difesa, ma ciò richiede elementi concreti e nuovi che interrompano il legame con l'organizzazione o dimostrino la cessazione della pericolosità; mere dichiarazioni in sede di interrogatorio hanno scarso peso se non corroborate da altri elementi.
- Le doglianze che si limitano a proporre una diversa lettura delle stesse risultanze processuali, senza indicare vizi legali o palese illogicità, sono insufficienti per ottenere l'accoglimento del ricorso per cassazione.
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