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Sentenza

Sentenza del 11/05/2015 n. 1958 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento - Determinazione effettuata con metodo sintetico - Redditometro - Prova degli indici di capacità contributiva - Natura procedimentale - Retroattività - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento sintetico fondato sugli indici di capacità contributiva previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre 1992 e del 19 novembre 1992, sostenendo, in particolare, che il loro impiego per determinare redditi maturati anteriormente comportasse un'applicazione retroattiva. È stata inoltre contestata la sufficienza degli elementi presuntivi utilizzati dall'Amministrazione.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo l'accertamento fondato sugli indici del cosiddetto redditometro anche con riferimento a redditi maturati in epoca anteriore, poiché i decreti hanno natura procedimentale e non sostanziale, quindi il loro utilizzo non costituisce applicazione retroattiva di una nuova imposta o di nuovi presupposti impositivi. Gli indici individuati dai decreti costituiscono prova sufficiente dei fattori sintomatici della capacità contributiva e l'Amministrazione non deve fornire ulteriori prove oltre alla loro esistenza. Spetta invece al contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste, oppure che è inferiore a quello determinato sinteticamente.

Norme richiamate

  • D.M. 10 settembre 1992

    Individua gli elementi e gli indici di capacità contributiva utilizzabili per la determinazione sintetica del reddito mediante il cosiddetto redditometro. La sua applicazione a periodi d'imposta anteriori non è considerata retroattiva in senso vietato, poiché il decreto ha natura procedimentale.

  • D.M. 19 novembre 1992

    Integra la disciplina degli indici di capacità contributiva utilizzabili nell'accertamento sintetico. Anche questo decreto è qualificato come strumento procedimentale, idoneo a essere applicato nell'accertamento di redditi maturati anteriormente alla sua emanazione.

Massime di principio

  • Gli strumenti normativi che si limitano a stabilire modalità di calcolo o procedura dell'accertamento possono essere applicati anche a periodi d'imposta precedenti, purché non introducano nuovi presupposti sostanziali dell'imposizione.
  • Quando l'Amministrazione dimostra l'esistenza di uno o più elementi-indice previsti dal redditometro, può presumere una determinata capacità contributiva senza dover fornire ulteriori prove autonome del reddito effettivo.
  • La presunzione derivante dagli indici del redditometro è superabile dal contribuente, sul quale grava l'onere di provare, con elementi concreti, che il reddito presunto non esiste o è inferiore.
  • In una situazione analoga, la difesa deve concentrarsi sulla contestazione dell'effettiva disponibilità del bene o della spesa, sulla loro imputabilità al contribuente, sulla correttezza della quantificazione e sulla prova delle fonti finanziarie non reddituali o dei redditi esenti già utilizzati.

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