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Sentenza

Sentenza n. 918/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento dell’ordinanza n.-OMISSIS- del Dirigente Settore Sviluppo e Gestione del Territorio, Vigilanza Urbanistico-Edilizia del Comune di Moncalieri, avente ad oggetto "rimessa in pristino con demolizione opere realizzate senza previo rilascio di titolo abilitativo nell'unità immobiliare distinta al NCEU al Fg. -OMISSIS- ubicata in -OMISSIS-" del -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso.

Giustizia amministrativa202200397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessione in pristino relativa alla trasformazione abitativa del sottotetto e a opere interne nell'appartamento sottostante

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale adottata ai sensi degli artt. 31 e 32 del d.P.R. 380/2001, con la quale era stata ingiunta la demolizione di opere realizzate nel sottotetto e nell'appartamento al quarto piano. Quanto al sottotetto, ha dedotto la violazione degli artt. 6-bis, 10, 31 e 32 del d.P.R. 380/2001, delle norme tecniche di attuazione del PRGC, in particolare dell'art. 21, nonché il difetto dei presupposti, l'illogicità e la contraddittorietà dell'azione amministrativa. Ha sostenuto che le tramezzature e gli impianti costituissero una mera diversa distribuzione interna, riconducibile alla manutenzione straordinaria soggetta a CILA, la cui omissione avrebbe comportato soltanto una sanzione pecuniaria, e che il sottotetto fosse comunque vincolato alla destinazione accessoria e non abitativa. Quanto all'appartamento del quarto piano, ha dedotto che le modeste opere interne, non incidendo su superficie utile e volume, fossero anch'esse soggette a CILA e non alla demolizione. Il Comune ha sostenuto l'infondatezza del ricorso. In corso di causa il TAR ha acquisito il verbale di sopralluogo e la documentazione fotografica.

La decisione

Il TAR ha respinto il primo motivo e accolto il secondo. Quanto al sottotetto, le fotografie e gli accertamenti comunali hanno evidenziato finiture, serramenti, impianti elettrici, idrici e termici, riscaldamento e servizi igienici propri di un'abitazione. La trasformazione del sottotetto da locale accessorio a spazio abitativo costituisce mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionalmente autonome, rilevante urbanisticamente e subordinato a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. 380/2001. È irrilevante che gli spazi siano effettivamente abitati, essendo sufficiente la modifica delle oggettive attitudini funzionali dell'immobile. Anche la disciplina comunale, sia nella formulazione originaria sia in quella introdotta dalla variante n. 78/2020, impediva trasformazioni edilizie e impiantistiche incompatibili con la destinazione accessoria e con il vincolo di non abitabilità. L'ordinanza è stata quindi ritenuta legittima relativamente al punto a), precisando che la demolizione riguarda le sole opere o porzioni di esse e gli impianti eccedenti quanto assentito. Quanto alle opere interne dell'appartamento al quarto piano, il TAR ha ritenuto che esse fossero materialmente e funzionalmente autonome rispetto agli abusi del sottotetto, non incidessero su volume o superficie e consistessero nella diversa collocazione di pareti interne. Il principio della valutazione complessiva dell'abuso non consente di considerare unitariamente opere autonome e scindibili quando l'amministrazione non individui un collegamento materiale e teleologico tra esse. Il punto b) dell'ordinanza, che aveva applicato la demolizione alle opere dell'appartamento, è stato pertanto annullato. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza parziale.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    La diversa distribuzione interna priva di incidenza su volume e superficie può rientrare nella manutenzione straordinaria soggetta a CILA; l'omessa presentazione comporta una sanzione pecuniaria, non automaticamente la demolizione.

  • art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001

    Il mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionalmente autonome, quale la trasformazione di un sottotetto accessorio in spazio abitativo, richiede il permesso di costruire.

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale

    Il mutamento di destinazione d'uso è urbanisticamente rilevante anche senza opere edilizie quando comporta l'assegnazione dell'immobile a una diversa categoria funzionale.

  • artt. 31 e 32 d.P.R. 380/2001

    Costituiscono il fondamento del potere comunale di ordinare demolizione e rimessione in pristino per gli interventi realizzati in assenza di titolo o in totale difformità.

  • art. 21 N.T.A. del PRGC del Comune di Moncalieri

    Il vincolo di non abitabilità e la destinazione accessoria del sottotetto impediscono trasformazioni edilizie e impiantistiche finalizzate o comunque incompatibili con l'uso abitativo.

  • artt. 7 e ss. l. 241/1990

    Il procedimento sanzionatorio è stato avviato mediante comunicazione all'interessato; il testo non evidenzia specifiche censure accolte relative alla partecipazione procedimentale.

Massime di principio

  • La trasformazione di un sottotetto da locale accessorio o deposito a spazio abitativo integra un mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionalmente autonome, urbanisticamente rilevante e soggetto a permesso di costruire; la mera assenza di abitazione effettiva non esclude l'abuso quando le opere modificano le oggettive attitudini funzionali del bene.
  • Un vincolo urbanistico o negoziale di non abitabilità del sottotetto non impone soltanto il divieto di utilizzazione di fatto come abitazione, ma è incompatibile anche con trasformazioni edilizie e impiantistiche idonee a rendere lo spazio abitabile.
  • Il principio secondo cui l'abuso edilizio deve essere valutato unitariamente non consente di cumulare, ai fini della sanzione demolitoria, opere materialmente e funzionalmente autonome e scindibili, se l'amministrazione non dimostra uno specifico collegamento materiale e teleologico tra gli interventi.
  • Le opere interne che modificano soltanto la distribuzione dei locali, senza incidere su superficie utile e volume, possono rientrare nella manutenzione straordinaria soggetta a CILA e non sono automaticamente assoggettabili alla demolizione prevista per abusi edilizi più gravi realizzati in altra parte dell'immobile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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