Sentenza n. 321/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’annullamento 1) dell’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE-ADOZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 Protocollo n. 6189 del 23.3.2022 ISTANZA SUAP N. 455/6542/2022, rilasciata in San Ginesio il 23.03.2022 dal Responsabile del Settore SUAP, notificata a mezzo pec in pari data nella parte ove è stato deciso: “Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:1.Determinazione Dirigenziale n. 120 del 16.3.2022 della Provincia di Macerata-Settore Territorio Ambiente(in allegato)” il tutto limitatamente alle parti degli atti in essa contenuti nei limiti di seguito meglio specificati e riportati; 2) della DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 3000120” del 16.3.2022 assunta dalla Provincia di Macerata - Settore Gestione del Territorio e Ambiente costituente parte integrante e sostanziale della suddetta AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE-ADOZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 Protocollo n. 6189 del 23.3.2022 ISTANZA SUAP N. 455/6542/2022, rilasciata in San Ginesio il 23.03.2022 dal Responsabile del Settore SUAP, notificata a mezzo pec in data 23.3.2022, nella parte ove è stato deciso: “l’istruttoria si è conclusa complessivamente con esito favorevole, condizionata al rispetto da parte della Ditta dei limiti e delle prescrizioni specificamente indicati negli allegati al presente provvedimento...Proposta Per tutto quanto sopra premesso, si propone di determinare ai sensi dell’art.6 del D.P.R. 59/2013 la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata ai sensi del DPR 23 Marzo 2013 N. 59 a favore della ditta I.P.M. SRL di cui alla determinazione dirigenziale n. 349 del 14.5.2018.1. ...3.Di stabilire che la Ditta debba attenersi alle prescrizioni definite negli allegati sotto riportati che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto e che risultano articolati come segue ATTI COSTITUENTI PARTI INTEGRANTI DELL’AUA. Allegato n. 1 SOGGETTO COMPETENTE PROVINCIA DI MACERATA –Servizio AUA-Emissioni CONTENUTI Limiti e prescrizioni alle emissioni in atmosfera”; 3) della DETERMINA DEL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI MACERATA, con allegato tecnico, nella parte in cui stabilisce: “Visto il documento istruttorio a firma del responsabile del procedimento ... RITENUTO di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione con esso formulata; ...3.Di stabilire che la Ditta debba attenersi alle prescrizioni definite negli allegati sotto riportati che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto e che risultano articolati come segue: 1 SOGGETTO COMPETENTE PROVINCIA DI MACERATA –Servizio AUA-Emissioni CONTENUTI Limiti e prescrizioni alle emissioni in atmosfera”; 4) dell’Allegato tecnico della Provincia di Macerata servizio AUA “IPM SRL MONTECOSARO-ALLEGATO TECNICO EMISSIONI IN ATMOSFERA” nella parte ove è stato deciso: “7 TIPOLOGIA DELL''INQUINANTE,VALORI LIMITE DI EMISSIONE E SISTEMI DI ABBATTIMENTO” si impugna la tabella di cui al punto 7 nei punti dove prevede riferimento al limite < - 10 e dove rimanda alla (nota2) nelle colonne Limite medio orario Conc.mg/Nm alla terza e Flusso Massa kg/h nonché si impugna la nota 2 di seguito riportata ove è stato deciso “Nota 2 il rispetto del limite in flusso di massa per parametro SOV come TOC può essere dimostrato mediante misure discontinue, riferite ad un''ora di funzionamento dell''impianto o mediante bilancio di massa effettuato nell''ambito della redazione del PGS ai sensi del successivo punto 8. Ai sensi del punto 3.2 parte 1, dell''Allegato III alla parte quinta del D.lgs 152/06 per un flusso di massa COV come TOC, superiore a 10kg/h è previsto che il gestore per la verifica del rispetto della conformità ai valori limite delle emissioni convogliate (non previsti per questa attività) installi apparecchiature per la misura e la registrazione in continuo delle emissioni, a valle dei dispositivi di abbattimento. Ne deriva che flussi di massa COV come TOC superiori o prossimi a 10 kg/h sono considerati significativi per l''ambiente circostante tali da essere prevista dalla normativa, seppur indirettamente, l''installazione di dispositivi di abbattimento COV”; 5) di ogni e qualsiasi atto che sia o possa considerarsi presupposto e conseguenza degli atti come sopra impugnati o che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione unica ambientale recante la modifica sostanziale dell'autorizzazione, e relativi atti provinciali e allegato tecnico concernenti limiti e prescrizioni alle emissioni in atmosfera
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato l'autorizzazione unica ambientale e gli atti provinciali che ne costituivano parte integrante, limitatamente alle prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera. In particolare, sono stati contestati i riferimenti al limite < - 10, il rinvio alla nota 2 nelle colonne riguardanti il limite medio orario e il flusso di massa, nonché la stessa nota 2, nella parte in cui qualificava come significativi per l'ambiente flussi di massa di composti organici volatili, espressi come TOC, superiori o prossimi a 10 kg/h, prospettando l'obbligo di installazione di dispositivi di abbattimento e di apparecchiature per la misurazione e registrazione continua delle emissioni. Il testo della sentenza non riporta l'illustrazione analitica dei motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Nel corso del giudizio, il 12 marzo 2026, l'impresa ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese. La Provincia di Macerata ha preso atto della dichiarazione e ha concordato sulla compensazione delle spese; le parti hanno confermato le rispettive posizioni in udienza. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito i motivi di impugnazione. Le spese sono state compensate in conformità all'accordo delle parti.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione del giudizio nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, nel corso del giudizio, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito e tale posizione viene ribadita in udienza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- In presenza di una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse condivisa dalla parte resistente, il giudice può definire il giudizio senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti amministrativi impugnati.
- Le spese di giudizio possono essere compensate quando le parti concordano espressamente sulla compensazione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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