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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28988/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per bancarotta fraudolenta documentale, con pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione. I motivi dedotti erano tre: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo generico, sostenendo l'assenza del necessario coefficiente soggettivo; (2) violazione di legge sul giudizio di responsabilità, riproponendo in sostanza le doglianze già formulate in appello; (3) richiesta di declaratoria di prescrizione del reato. La Corte ha ritenuto il primo motivo aspecifico, perché non si confrontava con le argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva valorizzato non solo l'irregolare tenuta delle scritture, ma anche l'insolvenza antecedente al fallimento, l'assenza di riscontro contabile dei crediti ammessi al passivo, l'evasione tributaria e l'irreperibilità dell'imputata. Il secondo motivo è stato giudicato non deducibile in cassazione, oltre che manifestamente infondato, perché meramente reiterativo di censure già respinte e perché per la bancarotta documentale di tipo generico è sufficiente il dolo generico, non quello specifico. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché alla data della sentenza d'appello il reato non era ancora prescritto; inoltre, una volta dichiarato inammissibile il ricorso, non può essere rilevata d'ufficio la prescrizione maturata successivamente o comunque non dedotta validamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per bancarotta fraudolenta documentale e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la possibilità di dichiarare la prescrizione, sia perché non maturata alla data della sentenza impugnata, sia perché l'inammissibilità del ricorso impedisce il formarsi di un valido rapporto processuale utile a rilevare d'ufficio l'estinzione del reato.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso determina l'inammissibilità quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le doglianze formulate.

  • art. 216, comma 2, n. 1, legge fall.

    Per la bancarotta fraudolenta documentale di tipo generico richiamata dalla Corte, quando le scritture sono esistenti ma tenute in modo da impedire la ricostruzione degli affari e del patrimonio, è sufficiente il dolo generico.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    È ammissibile dedurre in cassazione l'intervenuta prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito.

  • artt. 129 e 609, comma 2, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso preclude la rilevazione d'ufficio dell'estinzione del reato per prescrizione non dichiarata nei gradi di merito.

  • art. 216, comma 2, n. 1, legge fall.

    La Corte distingue tra la bancarotta documentale di sottrazione, occultamento, falsificazione o omessa tenuta delle scritture, che richiede dolo specifico, e quella di infedele tenuta delle scritture, per la quale è sufficiente il dolo generico.

  • art. 129 c.p.p.

    Non può essere applicato d'ufficio per dichiarare la prescrizione se il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza o altre cause non derivanti da rinuncia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso è aspecifico e quindi inammissibile se non si confronta con le concrete ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e si limita a riprodurre censure già formulate in appello.
  • In tema di bancarotta fraudolenta documentale, occorre distinguere tra le ipotesi di sottrazione, occultamento, falsificazione o omessa tenuta delle scritture, che richiedono il dolo specifico, e l'infedele tenuta delle scritture contabili, per la quale è sufficiente il dolo generico.
  • Quando le scritture contabili esistono ma sono compilate o tenute in modo da non consentire la ricostruzione degli affari e del patrimonio, la responsabilità può essere affermata valorizzando il complesso degli indici fattuali che dimostrino la consapevolezza della condotta.
  • La prescrizione maturata prima della sentenza impugnata può essere dedotta con ricorso per cassazione; tuttavia, se il ricorso è dichiarato inammissibile, viene meno il rapporto processuale necessario per rilevare d'ufficio l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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