Cassazione Penale, Sentenza n. 32732/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite il difensore, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo sostenendo errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione per travisamento della prova. Lamentava che il decreto di sequestro fosse stato interpretato come riferito all'intero immobile nella disponibilità dello Stancanelli mentre, a suo dire, si sarebbe dovuto riferire solo alle opere abusive; inoltre contestava la valutazione delle riprese video e l'interpretazione degli agenti che avevano rilevato libero accesso di persone ai locali durante il controllo del 27/07/2014.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che il decreto di sequestro del 24/07/2014 aveva ad oggetto l'immobile identificato al nuovo catasto (foglio 96, particella 110 sub. 2 e sub. 3) e che, in base alla testimonianza (teste Soletta), il 27/07/2014 era in corso una festa danzante nei locali sequestrati. Pertanto non è stato riscontrato travisamento della prova: la Corte d'appello aveva adeguatamente fondato il convincimento sulla prova acquisita. Per l'effetto il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui l'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di far valere e dichiarare cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
art. 349, comma 2 cod. pen.
art. 349 comma 2 cod.pen.
La Corte ha ritenuto integrato il reato di violazione dei sigilli in relazione all'uso dell'immobile sequestrato (riapertura dei locali e svolgimento di una festa danzante), in qualità di custode dell'immobile
art. 129 c.p.p.
La Corte ha interpretato che, se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, non si forma un valido rapporto di impugnazione e ciò preclude la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità previste da tale norma
art. 616 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato la norma per giustificare la condanna del ricorrente alle spese processuali e all'onere economico conseguente all'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere una diversa valutazione dei fatti basata su rinnovata interpretazione delle stesse prove: il controllo riguarda l'esistenza o l'assenza di elementi di prova o l'evidente travisamento (palese difformità) e non la rivalutazione normale della prova di merito.
- Il contenuto del decreto di sequestro (con identificazione catastale dell'immobile) determina l'oggetto del vincolo: se il decreto individua l'immobile nel suo complesso, l'uso dell'immobile da parte del custode può integrare la violazione dei sigilli.
- La testimonianza diretta e la constatazione degli agenti che riscontri l'uso continuativo o la presenza di terzi nei locali sequestrati costituiscono prova idonea a fondare la condanna per violazione dei sigilli, salvo che emerga prova contraria apprezzabile in grado di merito (non sindacabile in Cassazione se non per palese travisamento).
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, non si forma un valido rapporto di impugnazione; quindi non è possibile ottenere in Cassazione la dichiarazione di cause di estinzione o non punibilità sorte dopo la sentenza di appello.
- La parte che propone ricorso manifestamente infondato può essere condannata a rimborsare le spese e a versare somme alla Cassa delle Ammende; l'assenza di colpa grave può comunque portare a una quantificazione equitativa della somma dovuta.
Testo integrale
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