Sentenza n. 3594/2026 - Napoli, Sezione 3
avverso il silenzio serbato dal Comune di San Giorgio a Cremano sull’istanza presentata dalla ricorrente, a mezzo pec, in data 17 aprile 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune sull'istanza del 17 aprile 2024 volta ad ottenere l'avvio e la conclusione dei controlli e dei procedimenti relativi agli impianti di evacuazione dei fumi dell'attività commerciale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente lamentava la presenza, presso i locali commerciali sottostanti la propria abitazione, di impianti di evacuazione dei fumi e degli odori derivanti dall'attività di ristorazione, ritenuti non conformi alla normativa edilizia, ambientale, igienico-sanitaria e tecnica, anche per l'ubicazione degli scarichi sotto i balconi e per l'assenza di una canna fumaria idonea. Dopo un esposto alla ASL, questa aveva trasmesso la segnalazione al Comune per gli accertamenti di competenza. Il Comune aveva effettuato un sopralluogo e redatto una nota nella quale aveva rilevato tubi di scarico incorporati nell'insegna, la realizzazione dell'impianto di estrazione senza CILA e la consegna alla Polizia Municipale di una dichiarazione di conformità, senza tuttavia adottare gli ulteriori provvedimenti richiesti. La ricorrente ha quindi agito contro il silenzio, chiedendo in subordine l'annullamento della nota comunale qualora fosse stata ritenuta provvedimentale. Il TAR ha disposto una verificazione tecnica per accertare la conformità del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione alla normativa posta a tutela della salute pubblica. Il verificatore ha rilevato, tra l'altro, l'assenza di adeguata documentazione relativa a uno degli impianti, manutenzione insufficiente, la mancanza del terminale di tiraggio richiesto per lo scarico a parete e la non conformità dei sistemi nelle condizioni di funzionamento e manutenzione accertate.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la nota comunale non avesse natura provvedimentale, limitandosi a rappresentare gli esiti del sopralluogo e alcune circostanze fattuali. Ha quindi esaminato il silenzio serbato dal Comune sull'istanza volta ad ottenere l'avvio e la conclusione dei controlli e dei procedimenti di competenza. In applicazione dell'art. 2, comma 1, l. 241/1990, ha affermato l'obbligo dell'amministrazione di concludere con un provvedimento espresso il procedimento conseguente all'istanza, anche alla luce degli esiti della verificazione, dai quali emergeva la non conformità degli impianti alle norme poste a tutela della salute pubblica. Il ricorso è stato accolto e il Comune è stato ordinato di svolgere tutti i controlli di competenza e adottare i provvedimenti conseguenti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia. Le spese processuali sono state poste a carico del Comune e della società gestore dei locali; il compenso del verificatore è stato posto a carico dei medesimi, in parti uguali e in solido. La nota comunale non è stata annullata, poiché il TAR ne ha escluso la natura provvedimentale.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, l. 241/1990
ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso
L'amministrazione deve concludere con un provvedimento espresso il procedimento che consegue obbligatoriamente a un'istanza, quando sussista un dovere di provvedere e di svolgere i controlli di competenza.
art. 2, comma 8, l. 241/1990
La sentenza dispone la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti una volta passata in giudicato.
art. 31 c.p.a.
Il giudizio è stato utilizzato per ottenere la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere sull'istanza della ricorrente.
art. 66 c.p.a.
La norma ha costituito la base per disporre la verificazione tecnica in contraddittorio tra le parti.
art. 890 c.c.
È richiamato dalla ricorrente in relazione alle distanze legali degli impianti rispetto alla proprietà privata, senza costituire il fondamento decisivo della pronuncia.
art. 2.9 dell'allegato IX, parte V, d.lgs. 152/2006
È richiamato dalla ricorrente quale parametro della disciplina relativa agli impianti di evacuazione dei fumi.
Massime di principio
- Quando un procedimento consegua obbligatoriamente a un'istanza, l'amministrazione è tenuta a svolgere i controlli di competenza e a concluderlo con un provvedimento espresso; l'inerzia è illegittima anche quando l'amministrazione abbia compiuto accertamenti parziali senza adottare gli atti conclusivi richiesti.
- Una nota con cui l'amministrazione si limiti a riferire gli esiti di un sopralluogo e a constatare la situazione dei luoghi, senza esercitare il potere amministrativo né definire la posizione dell'interessato, non ha natura provvedimentale e non è autonomamente impugnabile come atto conclusivo.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può disporre una verificazione tecnica e ordinare all'amministrazione di adottare gli atti conclusivi tenendo conto degli accertamenti tecnici acquisiti, senza sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio del potere.
- L'ordine giudiziale di provvedere può essere assistito dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a operare in caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato.
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