Sentenza del 26/01/2021 n. 785 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 2/2021 IMPOSTE - Imposte Locali- Abitazione principale - Condizioni - Eccezioni - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di rettifica IMU 2016 relativo a un'unità immobiliare per la quale il contribuente aveva chiesto l'agevolazione per "abitazione principale" sostenendo la dimora abituale nel cespite. La controversia verteva sull'individuazione dell'abitazione principale alla luce delle risultanze anagrafiche e della possibilità, per il contribuente, di fornire prova contraria per dimostrare l'effettivo utilizzo come dimora abituale.
La decisione
L'appello del Comune è stato accolto; la decisione della CTP che aveva dato ragione al contribuente è stata riformata. La Corte ha affermato che, dopo l'entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. L. 214/2011), per il riconoscimento dell'agevolazione IMU in favore dell'abitazione principale rilevano le risultanze anagrafiche: l'abitazione principale è quella ove il possessore e il suo nucleo familiare "dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente", per cui il contribuente non può fornire prova contraria salvo dimostrare documentalmente che la mancata registrazione anagrafica è dipesa esclusivamente da un disservizio o inefficienza della pubblica amministrazione. Nel caso di specie non sono state prodotte prove di tale disservizio. Inoltre la Corte ha chiarito che il giudicato formato su altra annualità non vincola se riguarda fatti variabili non stabili. Condanna il contribuente al pagamento delle spese: Euro 350,00 per il I grado ed Euro 400,00 per il II grado.
Norme richiamate
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. L. 22 dicembre 2011, n. 214), art. 13
Definisce l'"abitazione principale" come l'immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; da tale disposizione la Corte ricava l'impossibilità per il contribuente di fornire prova contraria alle risultanze anagrafiche salvo il caso di documentato disservizio amministrativo.
D.lgs. n. 504/1992, art. 8 (richiamato nel testo storico)
Nella disciplina ICI/aliquote precedenti la giurisprudenza ammetteva la presunzione superabile mediante prova contraria dell'effettivo utilizzo come dimora abituale; tale capacità di prova è stata sostanzialmente ridotta dalla successiva normativa IMU richiamata.
Legge n. 296/2006, art. 1 comma 173
Richiamata come parte dell'evoluzione normativa che aveva prima introdotto una presunzione relativa sull'abitazione principale, fenomeno poi disciplinato in modo più restrittivo dal D.L. 201/2011.
D.lgs. n. 546/1992, artt. 18 e 19 (processo tributario)
Richiamati per evidenziare che il processo tributario ha ad oggetto il rapporto tributario dedotto in giudizio e per inquadrare l'autonomia dei periodi d'imposta nel contesto processuale.
Art. 7 T.U.I.R. (richiamato come principio generale sui periodi d'imposta)
Principio dell'autonomia dei singoli periodi d'imposta: il giudicato relativo a un periodo non vincola automaticamente i periodi successivi se non verte su elementi stabili e durevoli.
Massime di principio
- Dopo il D.L. 201/2011 la qualificazione di "abitazione principale" ai fini IMU si fonda sulle risultanze anagrafiche: il contribuente non può normalmente superare tali risultanze con "prove contrarie" di fatto.
- Eccezione possibile solo se il contribuente documenta in modo specifico e convincente che la mancata annotazione della residenza è imputabile esclusivamente a un disservizio o inefficienza dell'amministrazione locale; dichiarazioni generiche non sono sufficienti.
- Le sentenze passate in giudicato relative a diverse annualità vincolano solo se si riferiscono a fatti o qualificazioni di carattere stabile o tendenzialmente permanente; accertamenti su fatti variabili devono essere ripetuti per ciascun periodo d'imposta.
- In contenziosi IMU è fondamentale produrre documentazione anagrafica aggiornata e, se si invoca un disservizio, prove specifiche della richiesta di variazione e del mancato esito per ragioni amministrative.
- La mancata costituzione o produzione probatoria da parte del contribuente in sede di appello aumenta il rischio di soccombenza e della condanna alle spese.
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