Sentenza n. 7648/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento: - in parte qua dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 64933 del 07.05.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante comunicazione degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nella parte in cui attribuisce al ricorrente un punteggio inferiore a quello spettante a causa della formulazione di quesiti irragionevoli, erronei e/o comunque svianti; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; - del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato il giudizio di idoneità del ricorrente con conseguente attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante; - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma digitale, recante l’attribuzione del punteggio pari a 73/100, generato dal sistema informatico predisposto per l’espletamento della prova in parola; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti, forniti dal Formez PA e validati dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono stati somministrati per l’espletamento della prova scritta; - dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, adottati dal Formez PA e dal Comitato Tecnico Scientifico recanti rispettivamente la formulazione dei quesiti in questione e delle relative risposte ritenute corrette e la loro conseguente validazione; - qualora occorra, del D.M. 08.06.2023 n. 107 e degli allegati Quadri di riferimento e delle aree tematiche; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il maggior punteggio spettante previa rettifica del giudizio formulato all’esito della correzione della prova scritta stante l’illegittimità dei quesiti impugnati. PER LA CONDANNA anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre la riformulazione del punteggio attribuito al ricorrente con assegnazione di un punto per ognuno dei quesiti impugnati, siccome illegittimi e svianti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 24\10\2024 : - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 09.08.2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19.08.2024, recante rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici e attribuzione di un punteggio ritenuto erroneo nella prova scritta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso ministeriale relativo agli esiti della prova scritta del corso intensivo di formazione, gli atti di correzione e approvazione degli elaborati, l'attribuzione informatizzata del punteggio di 73/100, nonché gli atti di formulazione e validazione dei quesiti, deducendo che alcuni quesiti fossero irragionevoli, erronei e/o fuorvianti e chiedendo il riconoscimento di un maggior punteggio, pari a un punto per ciascun quesito contestato. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria nazionale di merito approvata nell'agosto 2024 e la relativa rettifica, nella parte in cui non includevano il suo nominativo. Nel corso del giudizio è stata pubblicata una successiva graduatoria finale, adottata il 18 dicembre 2025, che ha recepito gli esiti di pronunce giurisdizionali, attività formative e prove finali di candidati ammessi con riserva, rettifiche in autotutela dei titoli di preferenza e provvedimenti di depennamento. La ricorrente non ha impugnato tale successiva graduatoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha distinto tra rettifiche meramente materiali della graduatoria, che non impongono un nuovo onere di impugnazione, e modifiche sostitutive derivanti da una rinnovata istruttoria o da una diversa ponderazione delle posizioni concorsuali, che costituiscono un nuovo atto lesivo da impugnare. La graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2025 è stata qualificata non come semplice rettifica, ma come nuova graduatoria finale, sostitutiva e revocatoria delle precedenti, in quanto recepiva molteplici esiti giurisprudenziali, attività formative e prove finali, rettifiche dei titoli di preferenza e depennamenti. Poiché la ricorrente non aveva impugnato tale nuovo atto, ormai inoppugnabile, l'eventuale annullamento degli atti precedenti non avrebbe potuto incidere sulla graduatoria vigente né procurarle un'utilità concreta. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura preliminare della pronuncia.
Norme richiamate
art. 5, commi 11 quinquies e ss., d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14
È la base legislativa della procedura concorsuale e del corso intensivo di formazione cui si riferiscono gli atti impugnati; nel testo non è sviluppata una specifica interpretazione della disposizione.
art. 30 c.p.a.
È richiamato nella domanda risarcitoria e di condanna alla riformulazione del punteggio, ma il giudice non esamina nel merito tale domanda per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 20, comma 3, d.m. n. 138/2017
È richiamato quale fondamento dei depennamenti di candidati che abbiano rinunciato, non abbiano preso servizio o non abbiano perfezionato l'assunzione; tali depennamenti hanno concorso alla formazione della nuova graduatoria finale.
Massime di principio
- In materia concorsuale, la graduatoria finale è l'atto immediatamente lesivo da impugnare; le successive modifiche impongono un nuovo onere di gravame soltanto quando abbiano natura sostitutiva e derivino da una rinnovata istruttoria o da una diversa ponderazione delle posizioni dei concorrenti.
- Le rettifiche meramente materiali della graduatoria, che non alterano la posizione del candidato, non richiedono di regola una nuova impugnazione; al contrario, una graduatoria successiva che recepisca esiti giurisprudenziali, nuove attività valutative, rettifiche dei titoli e depennamenti può costituire una nuova graduatoria finale sostitutiva della precedente.
- Quando il candidato non impugna la nuova graduatoria finale sostitutiva, divenuta inoppugnabile, il ricorso contro la precedente graduatoria e contro gli atti presupposti diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se l'eventuale annullamento non può più incidere sulla graduatoria vigente né procurare un'utilità concreta.
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